Le circolari del 1940

TRA MAGGIO E LUGLIO 1940: PREPARAZIONE ED ATTUAZIONE DELL'INTERNAMENTO

L'elenco delle circolari


20 maggio 1940: circolare 443/35615 (minuta e testo definitivo)

16 maggio 1940 (minuta)

Ministero dell'Interno a Prefetti Regno e Questore Roma

Nel richiamare le disposizioni impartite con la circolare telegrafica n.43427/443 in data 31 agosto 1939, si prega di rivedere accuratamente e scrupolosamente la posizione di tutti gli stranieri residenti nelle rispettive giurisdizioni, comunicando (Ministero) le variazioni che hanno subito gli elenchi (già) trasmessi in precedenza (et) e specificando con esattezza (previ accordi con comando C.S.) quanti (dei detti stranieri) degli stranieri residenti nella giurisdizione in caso di guerra è ritenuto opportuno:
- che possono rimanere nella loro sede di abituale residenza
- che vengano (debbono essere) allontanati dal regno
- che siano (debbono essere) internati in determinate località (lontano dalle loro residenze)
- che (è necessario che) vengano inviati in campo di concentramento.
Con l’occasione si dispone che, in caso di guerra, gli stranieri che entrano in Italia debbono rendere, subito e comunque non oltre le 24 ore, la dichiarazione di soggiorno, che deve essere sempre ripetuta, entro lo stesso limite di tempo, negli eventuali successivi spostamenti nel Regno.
Si dispone inoltre che a tutti gli ebrei stranieri ed a tutti i sudditi appartenenti a stati nemici, in caso di guerra, dovrà essere vietato in modo assoluto di allontanarsi dalla località di abituale residenza o da quella loro assegnata senza speciale preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità di Polizia competente per giurisdizione.
Nel richiamare in proposito la particolare attenzione delle EE.VV. si avverte che la revisione degli stranieri residenti nelle rispettive giurisdizioni deve essere eseguita con la massima diligenza, tenendo presente che gli elenchi di variazione, nonché l’entità numerica degli stranieri indicati alle lettere a), b), c) della presente circolare, debbono essere fatti pervenire al Ministero al più presto possibile.

Pel Ministro /Bocchini

ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59

 

20 maggio 1940 (testo definitivo)

Eccellenze i prefetti del Regno e questore di Roma / Ministero degli affari Esteri / Ministero della guerra — S.I.M. / Ministero della marina / Ministero aereonautica

Nel richiamare disposizioni impartite con circolare telegrafica n.43427/443 in data 31 agosto 1939, si prega di rivedere accuratamente posizione stranieri residenti rispettive giurisdizioni, comunicando Ministero variazioni che hanno subito elenchi già trasmessi et specificando con esattezza previ accordi con comando C.S. quanti dei detti stranieri in caso di guerra:
- Possono rimanere abituale residenza
- Debbono essere allontanati regno
- Debbono essere internati in determinate località lontano dalle loro residenze
- È necessario che vengano inviati in campo di concentramento.
Questo ultimo provvedimento dovrebbe essere limitato ai casi di reale pericolosità potendo, nei casi meno gravi, essere sufficiente l’internamento in comuni interni dove stranieri possano essere convenientemente vigilati.
Elenchi variazioni nei quali dovranno essere naturalmente compresi ebrei stranieri che sono riusciti a venire nel regno nonché entità numerica stranieri di cui ai numeri suindicati dovranno pervenire ministero entro corrente mese.

Pel Ministro Carmine Senise

ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59



25 maggio 1940: telegramma n. 442/36838

Ministero dell’Interno a prefetture Italia Centrale e Meridionale, esclusa la Sicilia

In caso di emergenza Ministero disporrà internamento in comuni Italia Centrale e Meridionale stranieri et italiani che est necessario allontanare loro residenze. Detti individui nelle nuove sedi vivranno per loro conto con obbligo non allontanarsene et di presentarsi una volta al giorno autorità locali. Ciò premesso pregasi inviare entro cinque giugno prossimo elenchi comuni cui internandi potranno essere assegnati con numero persone che ad ognuno di essi potranno essere inviate. Est opportuno nella scelta di tali comuni prendere accordi con locali centri C.S.

ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime M4,Mob.civ b.100



27 maggio 1940: circolare n. 442/37214

Da Ministero dell’Interno a prefetti del Regno e Questore di Roma

"In caso emergenza oltre ebrei stranieri di cui a precedenti circolari sarà necessario internare quegli ebrei italiani che per la loro reale pericolosità fosse necessario allontanare da abituali loro residenze. Pregasi preparare relativi elenchi che dovranno essere pronti entro dieci prossimo giugno. Proposte da limitarsi ai casi che presentano effettivo pericolo per ordine pubblico saranno poi fatte con separati singoli rapporti.

Pel Ministro"

ACS, MI, Direzione generale pubblica sicurezza, divisione affari generali e riservati, CTG. A5G, II guerra mondiale, internati civili pericolosi



31 maggio 1940: circolare n. 443/39910

Ministero dell’Interno a prefetti del Regno e questore di Roma

In riferimento alla circolare del 27 maggio 1940 (37214) pregasi trasmettere, appena pronti, elenchi ebrei italiani pericolosi da allontanare dall’abitazione loro residenza, salvo inviare in seguito proposte con separati singoli rapporti. Si raccomanda massimo impegno.

ACS,Massime M4 Mobilitazione civile b. 99



31 maggio 1940: minuta telegramma

Ministero dell’Interno a prefetti del Regno e questore di Roma

Con riferimento circolare 27/5 et odierna, pregasi disporre che elenchi ebrei pericolosi italiani da internare pervenga entro il 5/6.

ACS, Massime M4 Mobilitazione civile b. 99



1 giugno 1940: telegramma ministeriale n. 442/38954

Ministero dell’Interno a Prefetti del Regno e Questore di Roma

Perché non abbiano at verificarsi inconvenienti di sorta et siavi unicità direttive circa persone da arrestare et internare in caso di emergenza ritiensi opportuno impartire seguenti norme:
1) appena dichiarato lo stato di guerra dovranno essere arrestate et tradotte in carcere le persone pericolosissime sia italiane che straniere di qualsiasi razza, capaci turbare ordine pubblico aut commettere sabotaggi attentati nonché le persone italiane aut straniere segnalate dai centri C.S. per l'immediato internamento;
2) delle persone arrestate dovrà essere segnalato telegraficamente numero Ministero inviando poi brevi rapporti con indicazioni motivi che ne hanno provocato il fermo et parere circa opportunità che siano destinate in una isola ovvero in campo concentramento oppure soltanto in comune terraferma, tenendo presente che essendo i posti delle isole limitatissimi le relative proposte dovranno essere ristrette ai casi reale et effettiva necessità.
3) Per le altre persone da internare dovrà essere provveduto volta per volta che se ne presenti la necessità segnalando i casi con rapporti at questo Ministero per le determinazioni.
Raccomandandosi vivamente che il servizio di cui trattasi proceda con il massimo ordine et senza destare allarmismi in modo da dare la sensazione che ogni provvedimento è diretto a colpire casi isolati di effettiva pericolosità e non è la conseguenza di preoccupazioni d'ordine generale che non possono sussistere dato il clima fascista della Nazione.

Pel Ministro f° Bocchini

ACS, MI, Direzione generale pubblica sicurezza, divisione affari generali e riservati, CTG. A5G, II guerra mondiale, internati civili pericolosi



8 giugno 1940: telegramma n. 442/42988

A Prefetti Regno — Questore Roma e p.c. Sezione I e Sezione III A.G.R.

Richiamando circolare I° corrente n° 38954/442 et at chiarimento quesiti mossi da alcune prefetture comunicasi:
I°) stranieri proposti per l’internamento potranno ottenere visto uscita Regno se viene richiesto prima stato di emergenza. Nessun ostacolo deve pertanto essere loro frapposto tranne che non trattisi persone di cui Ministero abbia disposto divieto uscita Italia, nel qual caso prima consentirne esodo occorrerà interpellare questo ufficio (punto)
2°) Sudditi nemici ritenuti pericolosissimi et ptoposti per internamento dovranno essere fermati in caso emergenza e tradotti carceri in attesa che Ministero at seguito richieste con singoli brevi rapporti indichi campo di concentramento cui sono destinati. Persone (ebrei compresi) invece da internare in comuni diversi dalle residenze salvo che speciali motivi non ne consiglino arresto immediato non (ripetesi non) debbono essere fermate finchè at seguito proposte da avanzare con singoli rapporti Ministero non avrà comunicato determinazioni (punto)
3) stranieri neutrali .....
4) per quanto riguarda sudditi polacchi residenti regno et per i quali richiamasi circolare n.39945/443 del 2 corrente precisasi che dovrà essere vieteta uscita regno senza speciale autorizzazione da parte di questo ministero soltanto a quelli atti a portare armi e diretti in Francia. Pertanto nessuna difficoltà deve essere frapposta ai sudditi polacchi diretti in altri stati anche atti a portare armi, nonchè a quelli diretti in francia insieme ai familiari.
Nel raccomandare ancora una volta che il servizio di cui trattasi proceda con ordine et senza destare allarmismi, si avverte che ai fermi delle persone da inviare in campi di concentramento dovrà provvedersi gradualmente a seconda della pericolosità degli internandi, dei posti disponibili nelle carceri et delle forze di polizia a disposizione delle singole questure. Riassumendo, si deve procedere con oculato e vigile rigore colpendo giusto senza fare inutili vittime ciò che sarebbe molto deprecabile attuale delicato momento. Pel Ministro.- Bocchini

ACS,Massime M4 Mobilitazione civile b. 100



10 giugno 1940: circolare n. 443/43778

Ministero dell’Interno a Prefetti del regno e Questore Roma

Seguito circolare telegrafica 8 corrente n. 42988/442 reputasi opportuno richiamare ancora una volta particolare attenzione questori perchè in caso di guerra si proceda senza destare allarmismi et gradualmente secondo posti disponibili carceri at fermo elementi ritenuti pericolosi e proposti per internamento in campo di concentramento. Dei sudditi nemici dovranno essere fermati soltanto quelli pericolosi; per gli altri, anche se atti armi, dovranno attendersi disposizioni ministero" stranieri neutrali favorire l'uscita; non fermare religiosi stranieri di nessuno stato.senza autorizzazione. Si ricorda che persone proposte per internamento in comuni diversi dalle loro residenze non (ripetesi non) dovranno essere fermate. Ministero riservasi dare disposizioni circa modalità avviamento località ad esse assegnate. Nel confidare che tutte le disposizioni impartite at organi di polizia relative allo stato di guerra, saranno applicate con tatto e diligenza, ripetesi che si dovrà procedere con oculato e vigile rigore colpendo giusto ed senza esagerazione al fine evitare in modo assoluto ripercussioni internazionali et ritorsioni contro nostri connazionali residenti all'estero.

ACS,Massime M4 Mobilitazione civile b. 99



10 giugno 1940: telegramma n. 442/44128

Ministero dell’Interno a Prefetti del regno e Questore Roma

Siano comunicati al ministero telegrafo in chiaro dati numerici italiani e stranieri arrestati, specificando quanti questi arrestati siano ebrei entro oggi pomeriggio e nei prossimi giorni, fino ad espletamento servizio.

ACS,Massime M4 Mobilitazione civile b. 99



13 giugno 1940: telegramma n. 442/44983

Ministero dell’Interno a Prefetti e Questori del Regno

Riferimento precorsa corrispondenza e per ultimo circolare 10 corrente n° 44128/442 raccomandasi affrettare operazioni relative fermi elementi italiani e stranieri Pericolosi proposti per internamento campi concentramento in modo che servizio possa essere ultimato brevissimo tempo. Confermasi che entro ore pomeridiane ogni giorno dovranno comunicarsi Ministero dati numerici fermati, distinguendo ebrei dagli italiani e stranieri

ACS, Massime M4,Mobilitazione civile b.100



15 giugno 1940: telegramma n. 443/45626

Da capo della polizia Bocchini a prefetti del Regno e Questore di Roma

Appena vi sarà posto nelle carceri ciò che dovrà ottenersi sollecitando traduzione straordinaria individui già arrestati ai campi di concentramento loro assegnati dovrà procedersi rastrellamento ebrei stranieri appartenenti a Stati che fanno politica razziale. Detti elementi indesiderabili imbevuti di odio verso i regimi totalitari, capaci di qualsiasi azione deleteria per la difesa dello Stato et ordine pubblico vanno tolti subito dalla circolazione. Dovranno pertanto essere arrestati ebrei stranieri tedeschi, ex cecoslovacchi, polacchi, apolidi dall’età di diciotto a settanta anni. Di essi dovrà essere inviato Ministero elenco con generalità per assegnazione campi concentramento. Loro famiglie in attesa di apprestamento appositi campi di concentramento già in allestimento dovranno essere provvisoriamente avviate con foglio di via obbligatorio at capoluoghi di Provincia che mi riservo indicare non appena mi saranno pervenuti elenchi relativi. Ebrei ungheresi et rumeni dovranno essere allontanati dal Regno; nei casi in cui ciò non fosse possibile prego informare questo Ministero per determinazioni.

ACS,Massime M4 Mobilitazione civile b. 99



22 giugno 1940: telegramma n. 442/47137

Da Ministero dell’Interno a prefetture e questure

Le disposizioni della circolare del 15 giugno n. 443/45626 non sono applicabili:
- a ebrei stranieri autorizzati a risiedere perché dimoranti da prima dell’1-1-19, anche se sono diventati apolidi
- a ebrei stranieri autorizzati a rimanere nel regno a seguito di matrimonio con cittadine italiane (sic)
non si applicano tali disposizioni a coloro che fossero ritenuti comunque pericolosi

ACS, MI, PS, DAGR, A16 (Stranieri ed ebrei stranieri), b.8