a cura di Anna Pizzuti
| Abstract | Indice | L'enigma della revoca |
Il 1919 anno cruciale
Durante il fascismo l’acquisizione della cittadinanza italiana continuava ad essere regolata dalla legge 13 giugno 1912 n. 555 [1], legge fondata sullo jus sanguinis - ovvero sulla trasmissione della cittadinanza per diritto di sangue, principalmente attraverso la linea paterna.
Infatti, all’articolo 1, la legge prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di padre italiano e all’art 10 stabiliva che la donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi,ratificando, così, il primato del marito nel matrimonio e la soggezione della moglie e dei figli alle sue vicissitudini
Tra il 1919 e il 1922, invece, a seguito del trattato di pace stipulato a Saint Germain, i vari governi che si susseguirono, si trovano a gestire l’inclusione, in uno Stato sino ad allora quasi esclusivamente mononazionale , di gruppi minoritari (tedeschi in Alto Adige e sloveni e croati nella Venezia Giulia), diversi non solo per la lingua, ma per storia e cultura e considerati, durante la guerra, anche nemici.
Un’operazione già di per sé molto complessa, impostata su regolamenti in uso nell’impero austro-ungarico, completamente diversi da quelli che ispiravano la legge sulla cittadinanza in vigore in Italia, e che nel 1938 fornirono l’occasione per la revoca della cittadinanza agli ebrei stranieri residenti nelle province annesse all’Italia a seguito dell’esito della Prima Guerra Mondiale come Trieste e Trento o in forza di trattati successivi come la Provincia del Carnaro.
Lo stesso valga anche per l’acquisizione della cittadinanza da parte degli ebrei stranieri residenti a Fiume e nelle altre località della Provincia del Carnaro [2] della quale la città era il centro, che fu possibile solo tra il 1927 e il 1928, comunque con modalità discendenti sempre dal trattato di Saint Germain e che portarono alle medesime conseguenze.
Resta da considerare, inoltre, che la ratifica del trattato di Saint Germain da parte del governo italiano nel settembre 1920, e la legislazione successiva che regolava la sua applicazione, protrattasi fino al 1922, caddero nel momento della massima debolezza dello stato liberale, gestita da governi deboli, incapaci di comprendere la crisi politica e morale che attraversava il Paese nel quale tornavano a diffondersi forme rozze e violente di nazionalismo che si credeva dovessero scomparire con la fine della guerra, delle quali si facevano portatrici anche le bande fasciste già in azione, particolarmente proprio nelle nuove province.
E furono proprio queste che diventeranno, negli anni immediatamente successivi al 1919 quasi un laboratorio nel quale il concetto di appartenenza derivante dallo jus sanguinis inizierà quel processo che la condurrà a fondersi, anche a seguito della politica coloniale fascista, con la pretesa appartenenza razziale.
In definitiva, fu questo il periodo durante il quale il regime iniziò a definire chi era italiano , chi meritava di essere italiano, chi doveva rimanere nella condizione di suddito [3] fino a sviluppare la concezione della cittadinanza come appartenenza di una persona allo Stato (una definizione che pone al centro lo Stato e non il cittadino con i suoi diritti) [4] al fine di creare una nazione che si riconoscesse in un unico ambito culturale, linguistico, religioso e politico.
Una concezione, questa, che naturalmente prevedeva l’assimilazione forzata delle minoranze o la loro esclusione che nel caso degli ebrei, arrivò alla loro persecuzione
S trattava di una vera e propria ridefinizione dell’italianità, come scrive Giulia Albanese e si poneva in una linea di discontinuità, pur nella parziale continuità di alcuni istituti, rispetto al progetto dell’età o dello Stato liberale. Questa ridefinizione, […] arrivò in alcuni significativi momenti a ridisegnare i confini giuridici dell’appartenenza alla nazione, a tutti i livelli possibili. Questo processo si verificò malgrado apparentemente durante tutto il ventennio rimanesse in vigore – anche se con alcune modifiche apparentemente limitate e con la ridefinizione progressiva dei rapporti di appartenenza dei residenti nelle colonie e nell’impero, e delle relazioni tra italiani e coloni - la stessa legge di cittadinanza, promulgata nel 1912. [5]
UNA BREVE CRONOLOGIA
Salito Hitler al potere nel 1933, era iniziato in Italia un afflusso significativo di ebrei stranieri, soprattutto profughi, la cui presenza aveva messo immediatamente in allarme il Ministero dell’Interno e le Prefetture che avevano iniziato a tenere su di essi un serrato controllo.
In realtà questa era la prassi in vigore per tutti gli stranieri che entravano in Italia, ma, nei confronti degli ebrei essa era mirata, come dimostrano le richieste di segnalazioni periodiche alle Prefetture. Valga come esempio la corrispondenza tra la Prefettura di Trieste, che inizia nel 1933 con segnalazioni di ingressi al Ministero degli Affari Esteri e, successivamente, dallo stesso anno, con il Ministero dell’Interno. [6]
L’attenzione del regime si estese anche alle Università e, soprattutto alle Facoltà di medicina, frequentate da studenti provenienti dai paesi dell’Europa dell’Est dove vigeva il numerus clausus stabilito dalle leggi antiebraiche in vigore già in quegli anni.
La loro presenza non era vista di buon occhio anche perché essi, una volta laureati, avrebbero tolto posti di lavoro a medici italiani. [7]
Non a caso, forse, la legge n. 184 promulgata il 5 marzo 1935 [8] riguardante la nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie, stabilendo i requisiti per accedere all’iscrizione nell'albo dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, all’articolo 5 stabiliva che potevano essere iscritti nell'albo anche gli stranieri, purchè fosserocittadini di uno Stato estero, col quale il Governo del Re abbia stipulato accordo speciale, che consenta ad essi di esercitare la professione nel Regno, purché dimostrino di essere di buona condotta morale e politica e di avere il godimento dei diritti civili. Non c’è un riferimento diretto agli ebrei stranieri, ma montava il sospetto che essi, una volta laureati, sarebbero, a loro volta, diventati cittadini italiani.
Gli anni 1935 e 1936 furono anche quelli in cui l’attenzione sugli ebrei stranieri presenti in Italia aumenta ed inizia ad appuntarsi anche su quelli già divenuti cittadini, accolti e resi cittadini nei decenni precedenti, soprattutto se portavano capitali per investimenti o fiorenti attività commerciali.
I primi segnali che il clima nei confronti di questi ultimi stesse complessivamente cambiando si avvertono nel febbraio 1936, quando Mussolini invia ai dirigenti del Ministero dell’lnterno una nota in cui - anticipando di due anni le sue intenzioni - li informa che«Non è opportuno concedere la cittadinanza agli ebrei immigrati» [9]
Il 30 maggio 1936 – per terminare questo breve exursus - il Ministero dell’lnterno invia ai prefetti la circolare che segue Con circolare telegrafica del 31 luglio 1933 fu richiesta consistenza numerica singole province profughi ebrei dalla Germania. Interesserebbe ora avere elenco nominativo predetti profughi, anche quelli di stranieri di altre nazioni che risultano professare religione ebraica. [10]
INDIETRO FINO AL 1919
Nel mese di marzo del 1938, a seguito dell’annessione dell’Austria al Reich, aumentò l’afflusso di ebrei stranieri che cercavano rifugio in Italia e, con esso, i primi tentativi del regime non solo di impedirne l’ingresso attraverso il controllo delle frontiere,[11] ma anche di rendere più difficile la loro permanenza, limitandone al massimo la durata.
Ed era l’intenzione di far fronte a questo problema che dovette spingere Mussolini a dettare - il 16 agosto del 1938 - una prima bozza del decreto che sarebbe stato emanato il 7 settembre successivo.
Tutti gli stranieri di razza ebraica, residenti nel regno posteriormente al 1° gennaio 1933, debbono lasciare il territorio nazionale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U. II presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.[12]
Il 31 agosto il testo, senza essere stato modificato nella sostanza fu di nuovo rivisto da Mussolini e fu quello il passaggio in cui la data dalla quale far partire un prima (possibilità di rimanere in Italia) e un dopo (abbandonare l’Italia pena l’espulsione forzata) da 1° gennaio 1933 divenne 1°gennaio 1919, l’anno del trattato di Saint Germain a partire dal quale erano iniziati i vari percorsi di acquisizione della cittadinanza da parte degli abitanti nelle nuove province compresa quella del Carnaro.
Fu con questo cambiamento – ad avviso di chi scrive – che si arrivò a formulare l’articolo 3 del decreto che recita: Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.
Mussolini sapeva bene che nelle Comunità di Trieste e di Fiume, i componenti erano in gran parte ebrei stranieri che erano potuti diventare cittadini italiani solo a partire dal 1919. Rendendoli apolidi si faceva in modo che essi venissero equiparati a tutti gli altri stranieri ebrei presenti in Italia – quelli che avevano conservato la cittadinanza della Nazione d’origine e quelli che erano entrati come i profughi.
In questo modo, quindi, anch’essi sarebbero incorsi nel disposto dell’articolo 4 dello stesso decreto, che recita: Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. [13]
E non è un caso che, nella Dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio, al termine dell’elenco delle categorie di ebrei cittadini italiani che non avrebbero subito nessuna discriminazione (qui il termine è usato nel suo giusto significato), compare l’elenco di tutte le esclusioni alle quali saranno soggetti cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell’attesa di una nuova legge concernente l’acquisto della cittadinanza italiana. [14]
Se è chiaro quindi che la revoca della cittadinanza, come scrive Enrica Asquer, sia nata da due intenzioni sovrapposte, quelle cioè di colpire uno specifico gruppo di cittadini italiani accomunati da due caratteristiche: l’appartenenza alla “razza ebraica” e la loro recente naturalizzazione, [15] è altrettanto chiaro che il fascismo si preparava ad una legge sulla cittadinanza nella quale razza e cittadinanza si fondessero anche sul piano giuridico.
Una operazione – così definita in una delle riviste giuridiche dell’epoca - fondamentale per l’ordinamento italiano, coerente con il nuovo codice civile, tesa a mantenere il prestigio della razza superiore (ariana) di fronte alle altre, ponendo in una situazione di inferiorità sociale e giuridica gli elementi di razze inferiori. [16]
[1] LEGGE 13 giugno 1912, n. 555 Sulla cittadinanza italiana sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 30 giugno1912
[2] Questa denominazione è preferibile – nell’economia del saggio – a quella di limitativa di provincia di Fiume - per tener conto anche di altre località come Abbazia, Volosca, Laurana, i cui nomi ricorreranno nel database allegato.
[3] Sull’argomento cfr. Annamaria Vinci, Il fascismo di confine, testo della lezione tenuta a Torino il 18 ottobre 2005. Corso di formazione per insegnanti e formatori sulla storia della frontiera orientale organizzato dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli e Venezia Giulia e dall'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, con il contributo della Regione Piemonte
[4] Cfr: Il concetto di cittadinanza dal Fascismo a oggi.Le edizioni dell'Enciclopedia Treccani come fonte storica
[5] Giulia Alanese, Italianità fascista. Il regime e la trasformazione dei confini della cittadinanza 1922-1938.Per un esame approfondito del rapporto tra il concetto di razza e quello di cittadinanza nell’ideologia fascista cfr anche Saverio Gentile, Le leggi razziali: Scienza giuridica, norme, circolari. EDUcatt 2010
[6] Archivio Centrale dello Stato (d’ora in poi ACS), Ministero dell’Interno (d’ora in poi MI), Direzione generale Pubblica Sicurezza ,direzione affari generali e riservati, Cat. A16 (Stranieri ed ebrei stranieri),b 16, f.77 Trieste, Corrispondenza in genere.
[7] Cfr Elisa Signori, Unaperegrinatio accademica' in età contemporanea: gli studenti ebrei stranieri nelle Università italiane tra le due guerre
[8] Legge 5 marzo 1935 n. 184 Nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie
[9] Ministero dell’Interno. Ufficio Personale a Direzione di polizia, 1° febbraio 19 3 6, in M. Sarfatti, Sono ebrei, sfaldiamoli in L’espresso del 30 aprile 19 9 7. ripreso in Anna Pizzuti, Vite di Carta – Storie di ebrei stranieri durante il fascismo, Donzelli 2010 p.196 e nota 2
[10] ACS, MI, DGPS, DAGR, cat A16 (Stranieri ed ebrei stranieri), b. 1, , Circolare ministeriale n. 4 43/ 13194 del 30 maggio 1936,Ministero dell’interno ai Prefetti del Regno ed alla Questura di Roma. Nella stessa busta esiste copia rinviata nel luglio del 19 3 6 al prefetto di Arezzo con questa aggiunta Pregasi pertanto interessare dipendenti uffici ps perché raccolgano dati relativi in base elenchi loro possesso senza che gli interessati, per ovvi motivi, ne abbiano sentore. Si resta in attesa urgente invio elenchi di che trattasi.
[11] ACS, MI, DGPS, DAGR , Cat. A16 (Stranieri ed ebrei stranieri), b.16, f. Trieste, Ingressi ebrei stranieri: il fascicolo contiene pagine di elenchi di ebrei respinti dalla polizia di frontiera.
[12] ACS, MI, DGPS, DAGR, Cat. A16 (Stranieri ed ebrei stranieri), b.1, appunto senza intestazione.
[13] Il decreto fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 208 del 12 settembre 1938 per essere successivamente inserito nel corpo della legge per la difesa della razza del 17 novembre successivo Sull’elaborazione del contenuto del decreto vedi: Michele Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei – Cronaca dell’elaborazione delle leggi del 1938, Silvio Zamorani editore, Torino,1994, pp.29-30 e 33
[14] Qui il testo completo della Dichiarazione della Razza del Gran Consiglio Fascista – 6 ottobre 1938
[15] Enrica Asquer in Il caso Blinderman. Naturalizzazione, revoca della cittadinanza e antisemitismo nell’Italia fascista in “Italia contemporanea”, aprile 2024, n. 304
[16] S. Borghese, Razzismo e diritto civile, in «Monitore dei tribunali» 80 (1939) serie III vol. 16, pp. 353-357 citato da Giuseppe Speciale in L’eredità delle leggi Razziali – Nuove indagini sul passato, per il Futuro – p. 134, nota 7
| Abstract | Indice | L'enigma della revoca |