a cura di Anna Pizzuti
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La revoca della cittadinanza agli ebrei stranieri è stata definita un vero e proprio enigma [considerato che] il regime stabilì che soltanto [essi] oltre a subire le stesse misure di discriminazione di tutti gli altri, sarebbero diventati improvvisamente non-italiani e avrebbero dovuto lasciare il Paese entro il 12 marzo del 1939. [1]
Un enigma che potrebbe essere tuttavia risolto evidenziando una coincidenza: il decreto contenente l'articolo con il quale si revocava la cittadinanza agli ebrei stranieri fu emanato solo due giorni dopo quello che espulse dalla scuola tutti gli ebrei residenti in Italia e ciಠa conferma che la diffidenza verso lo straniero e l'intenzione di colpire le strutture culturali sono, di fatto, caratteristiche di ogni dittatura.
In più, come scrive Alessandra Minerbi, [gli ebrei stranieri, anche quelli che erano diventati cittadini italiani] erano il bersaglio perfetto: questi potevano essere presentati come l'elemento più estraneo al corpo della nazione, i primi, dunque, a dover essere colpiti. [2]
Dal punto di vista giuridico, invece, il provvedimento si poneva, come tutte le leggi antiebraiche, in quella che Baldassarre Pastore definisce la negazione legale del diritto, [espressione del] carattere volutamente e intollerabilmente ingiusto di provvedimenti normativi che sono, in realtà , meri atti di arbitrio. [3] Arbitrio al quale era stata forma di legalità.
Vale la pena, a questo proposito, accennare al modo in cui il regime avesse ridotto ad una funzione puramente formale tutti gli ordinamenti legislativi ed amministrativi che avevano trovato il loro fondamento sui principi dello Stato liberale, a partire dallo Statuto Albertino, assegnando se stesso la legittimazione giuridica dei propri atti legislativi.
Il 31 gennaio 1926 il Parlamento, ormai completamente fascistizzato, nell'ambito delle leggi cosiddette fascistissime, aveva approvato un Decreo Legge con il quale si stabiliva che le norme giuridiche necessarie per disciplinare l'esecuzione delle leggi e l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo sarebbero state emanate con Reale Decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato.
Sempre con Decreto Reale, inoltre, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si sarebbero potute emanare norme aventi forza di legge nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano. Il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento. [4]
Questa modalità legislativa costituì la base sulla quale il legislatore fascista [sarebbe poi giunto] a costruire la "diversità giuridica"dei cittadini italiani di razza ebraica e […] a introdurre uno statuto speciale per la popolazione ebraica [5] che sarebbe divenuta, di fatto, estranea alla comunità nazionale con l'abbandono dell'eguaglianza statutaria tra tutti. [6]
Questo processo di legalizzazione dell'arbitrio conobbe un'ultima tappa nel Libro primo del nuovo Codice civile - Delle persone e della famiglia - che si andava redigendo proprio negli stessi mesi in cui si stava formalizzando l'inizio della persecuzione razziale.
Nel testo della presentazione a Vittorio Emanuele III da parte del Ministro guardasigilli Arrigo Solmi, avvenuta il 12 dicembre del 1938, si legge, infatti: E' sembrato conveniente, […], in armonia con le direttive razziali del Regime, porre nel terzo comma dell'art. 1 una disposizione con la quale si fa rinvio alle leggi speciali per quanto concerne le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze. [7]
E, infatti, con il terzo comma dell'articolo 1 del codice, nella versione definitiva del 1942 si stabilirà che le limitazioni della capacità civile derivanti dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi, consacrando così al più alto livello l'irrompere del concetto di razza nell'ordinamento italiano.
Fino al 14 novembre 1943 [8] agli ebrei italiani non fu revocata la cittadinanza con un atto ufficiale: fu l'insieme dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che, di fatto, fece in modo che la loro capacità civile fosse, in pratica, ugualmente quasi del tutto annullata.
Agli ebrei stranieri che, invece, avevano acquisito la cittadinanza italiana, la capacità giuridica fu tolta del tutto.
[1] Rapini, Andrea; Dodi, Giulia in Andrea Mariuzzo (a cura di) La revoca della cittadinanza agli ebrei stranieri in Emilia Romagna durante il fascismo. storia, memoria, identificazione. — Il Mulino (2022), pp. 219-244.
[2] Alessandra Minerbi, Il decreto legge del 7 settembre 1938 sugli ebrei stranieri, "Rassegna mensile di Israel", 2007, n. 2
[3] Baldassare Pastore - Il 1938 e le ferite dell'antisemitismo giuridico in Moked del 29 novembre 2018
[5] Silvia Falconieri, La legge della razza: strategia e luoghi del discorso giuridico fascista, il Mulino, Bologna, 2011 citato in Fabio Franceschi, Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università degli Studi di Roma, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 38/2014, nota 42, p.17
[6] Giuseppe Acerbi, Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi, Giuffrè, Milano, 2011; citato in Fabio Franceschi in Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università degli Studi di Roma, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 38/2014, nota 42, p.17
[7] Nello stesso giorno fu approvato il Decreto legge n. 1852 - Approvazione del testo del Libro Primo del Codice Civile in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 dicembre 1938.
[8] Il 14 novembre 1943 è la data di pubblicazione della Carta di Verona, il piano programmatico per il governo della Repubblica Sociale Italiana, nella quale, al punto 7 si legge: Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica. L'articolo fu alla base della Shoah in Italia
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