a cura di Anna Pizzuti
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L’articolo 8 della legge italiana sulla cittadinanza, risalente al 1912 e mai abrogata dal regime, non prevedeva la revoca, bensì l’eventualità della perdita del beneficio.
Questa poteva dipendeva da cause, se così si può dire, burocratiche, come, ad esempio, l’acquisto spontaneo di una cittadinanza straniera da parte di chi avesse stabilito la propria residenza all’estero o da parte di chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.
L’ aspetto sanzionatorio era riservato solo a coloro i quali avessero accettato impiego da un Governo estero o [fossero] entrati al servizio militare di potenza estera. [1]
L’unica modifica alla legge fu apportata nel gennaio del 1926, nell’ambito delle leggi fascistissime, proprio all’articolo 8: La cittadinanza [sarebbe stata persa anche] dal cittadino, che commette o concorra, a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel Regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato. [2]
La modifica, con tutta evidenza, andava a colpire gli antifascisti rifugiati all’estero, ma va sottolineato anche l’accenno al buon nome e al prestigio dell’Italia, rimandi a quel sentimento sul quale, nel corso degli anni, il fascismo avrebbe radicato la propria concezione totalitaria dell’appartenenza nazionale, sulla quale nacque e si sviluppò il processo che portò alle leggi per la difesa della razza.
La loro applicazione fu gestita da tre Direzioni Generali del Ministero dell’Interno, in primo luogo dalla appositamente istituita Direzione Generale della Demograzia e Razza ma un ruolo fondamentale, oltre ad essa – come scrive Saverio Gentile - lo recitavano anche la Divisione Affari Generali e Riservati, giacché tali ovviamente erano considerati quelli inerenti agli ebrei, e la sezione III della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, che aveva compiti spiccatamente operativi. [3] Del resto era quest’ultima che fin dal 1933 aveva, tra i suoi compiti il controllo della presenza degli ebrei stranieri in Italia
Sempre presso il Ministero dell’Interno, inoltre, furono istituite commissioni specifiche, come il cosiddetto Tribunale della Razza [4] che aveva la facoltà di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile [arianizzazione] quello di escludere dall’applicazione delle leggi stesse [ discriminazione]
Alla Direzione di Pubblica Sicurezza si fa già riferimento, se pure indiretto, già nel decreto del 7 settembre in cui, all’articolo 4, si legge che la misura di espulsione degli ebrei stranieri che non avessero lasciato l’Italia, sarebbe stata eseguita a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Inoltre il decreto all’articolo 5 affidava al Ministero dell’Interno la risoluzione delle controversie che potessero sorgere nell'applicazione del decreto-legge. [5]
Non va comunque dimenticato che l’applicazione delle leggi antiebraiche mise in moto una macchina burocratica che coinvolse Prefetture, Questure, Podestà facendo in modo che la persecuzione diventasse quasi un normale compito amministrativo.
[1] Articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n.555 cit.
[3] Saverio Gentile, La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945) cit
[4] Sul Tribunale della razza vedi Anna Canarutto Le leggi contro gli ebrei e l'operato della magistratura in La Rassegna Mensile di Israele, vol. 54, No. 1/2, 1938 - Le leggi contro gli ebrei: Numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista (Gennaio - Agosto 1988), pp. 219-232.
[5] Lo stesso articolo viene riproposto nelle leggi approvate l’11 novembre 1938 a conferma del fatto che agli ebrei colpiti dai provvedimenti razziali veniva tolta ogni forma di tutela giurisdizionale. Sull’argomento cfr: Giuseppe Speciale L’eredità delle leggi razziali del 1938. Nuove indagini sul passato, ancora lezioni per il futuro in Leggi Razziali. Passato / Presente, a cura di Giorgio Resta e Vincenzo Zeno, Roma TrE Press 2015, pp129-145
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