L'applicazione delle leggi Indice Diventare cittadini italiani

Le circolari

Una delle caratteristiche della legislazione antiebraica ad ogni modo, fu quella di essere applicata anche al di fuori dell’ordinaria pratica legislativa cioè attraverso semplici circolari riservate del Ministero dell’Interno contenenti una massiccia serie di nuovi provvedimenti che finirono per ampliarne in modo capillare l’opera coercitiva. [1] Molte di queste circolari riguardarono anche gli ebrei stranieri con cittadinanza italiana resi apolidi.
Quelle illustrate di seguito ne costituiscono solo una minima parte.
Il 12 settembre 1938 - ad appena cinque giorni dall’approvazione del decreto – il sottosegretario agli Interni, Guido Buffarini Guidi, ordinava ai prefetti del regno di trasmettere con massima rapidità elenchi di stranieri di razza ebraica residenti dal 1° gennaio 1919 e di stranieri che abbiano acquistato cittadinanza italiana posteriormente. [2]
Dagli elenchi dovevano risultare le generalità complete, la professione, la nazione di provenienza, il documento di riconoscimento e la sua validità, la causa per cui erano emigrati nel regno.
Le risposte, consistenti in elenchi separati, a seconda che si trattasse di rifugiati o di ebrei stranieri che avessero acquisito la cittadinanza italiana dopo l’1 gennaio del 1919, arrivarono alla Direzione generale della Pubblica Sicurezza tra il 9 ottobre del 1938 e il novembre successivo; uniche eccezioni Pescara, che consegnò l’elenco dei residenti già il 12 settembre, e Milano, che consegnò i propri il 19 gennaio del 1939.
In realtà un confronto di date fa emergere un particolare interessante. Già prima che gli elenchi richiesti alle prefetture arrivassero al Ministero dell’Interno, il 10 ottobre del 1938 quest’ultimo era stato in grado di produrre una Rubrica speciale degli ebrei stranieri, contenente le loro generalità, da affiancare al Servizio Rubriche di Frontiera allora in vigore, una pubblicazione periodicamente aggiornata, che riportava l’indicazione del provvedimento da adottare in caso di rimpatrio permanente o temporaneo a persone sottoposte a vigilanza.
Gli ebrei stranieri presenti in Italia erano stati già compresi nel censimento del 24 agosto 1938, ma ciò non rende meno stupefacente la celerità della compilazione di questa nuova forma di schedatura: il ristretto arco di tempo entro il quale furono compilati gli elenchi richiesti dalla circolare conferma tutta l’attenzione che nel corso degli anni precedenti, era stata rivolta alla presenza degli ebrei stranieri in Italia.
Tra il mese di ottobre del 1938 e il novembre successivo, sempre attraverso ministeriali riservate, furono apportate alcune importanti modifiche a quanto era stato previsto dal decreto.
Il 27 ottobre 1938, infatti, le prefetture e la Divisione della Polizia di Frontiera vennero avvisate che gli ebrei residenti in Italia in epoca anteriore al 1 gennaio 1919, anche se avessero conseguito e successivamente perduta la cittadinanza italiana dopo [quella] data e gli stranieri che avessero contratto matrimonio con una italiana di razza ariana anteriormente al 1° ottobre 1938, sarebbero potuti rimanere in Italia. [3]
In più la stessa legge sulla difesa della razza approvata l’11 novembre 1938, all’articolo 25 stabiliva che anche gli ebrei di nazionalità straniera residenti di lunga permanenza i quali anteriormente al 1° ottobre 1938 avessero compiuto il 65° anno di età avrebbero evitato l’espulsione.
Le procedure da seguire per poter apportare le correzioni furono comunicate alle Questure il 24 novembre 1938: le richieste di nuove inserzioni, revoche e rettifiche di generalità errate dovevano essere inviate direttamente alla Divisione Generale di Frontiera e Trasporti con singoli moduli che dovevano portare in alto, in carattere neretto, la dicitura “Rubrica speciale ebrei”.
A conferma che alle concessioni si affiancavano pesanti vessazioni, la circolare del 27 ottobre 1938 ricordava che "le dichiarazioni dell’Istituto Nazionale per i cambi con l’estero attestanti che gli ebrei hanno ottemperato agli obblighi valutari dovranno essere ritirate e custodite negli uffici e Comandi di confine"
Dopo il varo dei provvedimenti, infatti, era iniziata un’intensa attività anche da parte della Banca d’Italia e dell’Ispettorato del Credito, per regolamentare la cessione di valuta a favore degli «espatriandi» e la concessione del benestare per l’esportazione di masserizie. Ed era stato disposto che le richieste di valuta avanzate da ebrei stranieri o «stranierizzati» dovevano essere sottoposte all’esame dell’Istituto nazionale per i cambi con l’estero (Ince), anche se il loro ammontare fosse rientrato entro i limiti vigenti per le normali assegnazioni.
Erano disposizioni che unificavano, nelle vessazioni, sia gli ebrei stranieri che erano allontanati dall’Italia per legge, sia quelli italiani i quali, a loro volta, cominciavano a cercare rifugio lontano dall’Italia. [4]
Tornando alle procedure di revoca della cittadinanza, va sottolineato che ciascuna pagina degli elenchi contenenti i nomi di coloro per i quali erano state emesse le declaratorie di revoca della cittadinanza compilati entro il mese di dicembre del 1938 contiene in calce la data della registrazione di ciascuna di esse presso la Corte dei Conti.
Questo organismo, peraltro, era anche in altro modo coinvolto nell’applicazione delle leggi razziali, considerato che presso questa Corte era stato registrato il Regio Decreto n. 665 del 27 marzo 1939, contenente lo statuto dell’ E.G.E.L.I (Ente di gestione e liquidazione immobiliare) e che un suo membro ne presiedeva il Collegio sindacale. [5]
La registrazione delle declaratorie fece in modo che tutto l’iter burocratico delle revoche terminasse diversi mesi dopo il 12 marzo del 1939, data entro la quale gli ebrei stranieri insieme a quelli divenuti cittadini italiani ma ora resi apolidi, avrebbero dovuto abbandonare l’Italia.
Il ritardo veniva comunque ad aggiungersi ad una situazione che - nonostante le continue circolari e l’impegno della Polizia di frontiera nei respingimenti - vedeva continuare l’afflusso di profughi provenienti dalle nazioni dell’Europa centro-orientale, al punto che lo stesso ministero, sempre attraverso la Direzione generale di pubblica sicurezza, informò la Direzione Generale Demografia e Razza che: Poiché si approssima la data suindicata [il 12 marzo 1939 NDR], questo Ufficio, sentito il parere del ministero degli Affari Esteri, sarebbe d’avviso che venissero impartite disposizioni alle Prefetture del Regno, perché soprassiedano, anche dopo la scadenza del termine stabilito, ad ogni provvedimento nei confronti degli stranieri di cui innanzi, in attesa delle decisioni che verranno prese da codesta On. Direzione Generale. [6]
Considerato tuttavia che il contesto internazionale rendeva quasi impossibile l’emigrazione, il Ministero dell’Interno fu costretto a concedere proroghe che comunque furono revocate il 9 dicembre del 1939, salvo che per coloro le cui pratiche per l’emigrazione fossero a buon punto.


[1] Cfr a questo proposito Stefano Caviglia,. “Un aspetto sconosciuto della persecuzione: l’antisemitismo «amministrativo» del Ministero dell’Interno.” La Rassegna Mensile Di Israel, vol. 54, no. 1/2, 1988

[2] ACS, PS, A l6 (Stranieri ed ebrei stranieri), b. 1, fase. A, circ. 443/35278 recante per oggetto: Censimento ebrei stranieri.

[3] Ministero dell’Interno a Prefetti del Regno, Questore di Roma e, p.c. Divisione polizia di Frontiera. Raccomandata n. 443/79790 del 27 ottobre 1938, Riservatissima-Urgente da Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Direzione Affari Generali e Riservati a Prefetti e Divisione polizia di Frontiera - Oggetto: ebrei stranieri, in ACS, MI, DGPS,DAGR, A16 (Stranieri ed ebrei stranieri) b. 2

[4] Per tutte le disposizioni valutarie relative all’espulsione degli ebrei stranieri, cfr Michele Sarfatti, La normativa antiebraica del 1938-1943 sui beni e sul lavoro - Pubblicato senza firma in: Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, Rapporto generale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma 2001, pp. 61-87, 89-114 (qui riprodotto con note più dettagliate). Sull’argomento cf. anche: Ilaria Pavan, Le conseguenze economiche delle leggi razziali , Il Mulino 2022. E, a proposito di circolari Dal mese di settembre 1938 al settembre 1943 – Scrive l’autrice - ne furono emesse circa duecento che, emanate dai vari ministeri o altri organi dello Stato, servirono ad anticipare, a specificare e a dare concretezza ai provvedimenti di carattere generale già emanati o a rendere operative disposizioni inedite, riferite ad ambiti fino a quel momento non ancora toccati dalla campagna razzista.

[5] Articolo 12 del Regio Decreto n. 665 del 27 marzo 1939 il cui testo è rinvenibile sul sito del Centro di documentazione ebraica contemporanea nella sezione Le leggi antiebraiche dell’Italia fascista

[6] ACS, MI, DGPS, DAGR, A16 (Stranieri ed ebrei stranieri) b. 2 Circolare urgente n. 443/5550 del 2 marzo 1939, Ministero dell’Interno a Direzione generale demografia e razza, oggetto: Ebrei stranieri – uscita dal Regno.

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