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La revoca e le reazioni

Il 23 ottobre 1938 Dante Almansi, il presidente dell’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, così scriveva al Presidente della Comunità Israelitica di Fiume
La Comunità di Trieste ha ritenuto opportuno di segnalare a questa Unione i moltissimi e diversissimi casi che si presentano per i nostri correligionari di quelle nuove province in seguito al decreto del 1° settembre circa gli ebrei stranieri e quelli che abbiano perso la cittadinanza italiana dopo il 1919.
Poiché questa Unione desidera far presenti i predetti casi alla competente autorità perché siano benevolmente esaminati, sembra opportuno che codesta Comunità, a simiglianza di quella triestina, ci rimetta un promemoria in fatto e di diritto, elencante i più importanti casi che si presentano per i correligionari fiumani in relazione ai problemi della cittadinanza.

Il Presidente della Comunità di Fiume risponde il 14 ottobre 1938,con una relazione molto dettagliata.
Le categorie degli ebrei fiumani, cittadini italiani – scrive - toccate dalla presente legge sono le seguenti:

  1. coloro che possedevano prima del 1 gennaio 1910 […] la cosiddetta pertinenza al comune di Fiume, in forza al Decreo Legge del 12 maggio 1927 n.723 acquistavano di pieno diritto la cittadinanza italiana, […];
  2. coloro che, […] abbiano presentato al prefetto di Fiume la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ed il prefetto abbia accolto tali dichiarazioni;
  3. con il Decreto 2 dicembre 1928 n.2692 è stata data al prefetto di Fiume la facoltà di conferire con proprio decreto la cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume da almeno un quinquennio;
  4. I cittadini ungheresi residenti a Fiume non appartenenti alle categorie a e b potevano acquisire la cittadinanza italiana in base alla legge 13 giugno 1912 n. 555.

Poco più di un mese dopo, il 27 novembre 1938, il presidente della Comunità di Fiume a scriveva ancora a Roma:
Prego gentilmente di volerci comunicare qualcosa in merito, essendo che tra i colpiti si estende sempre di più lo sbigottimento e l’ansia per l’incertezza nella quale essi vivono, acciocchè non sanno dove e come andarsene entro il termine fissato. La maggioranza di essi è priva di mezzi e non siamo nella possibilità di procurarglieli né dar loro informazioni di sorta su come o dove avrebbero la possibilità di andare

Nel frattempo l’Unione, oltre ad esaminare tutta la drammatica situazione che stava colpendo tutti gli ebrei presenti in Italia, cercava di raccogliere, attraverso la consultazione di esperti, norme in vigore da sottoporre alle autorità italiane, nel tentativo di dimostrare l’illegittimità non tanto della riduzione alla condizione di apolidi, quanto gli obblighi che gli Stati avevano verso di essi.
Il principale riferimento è a una serie di convenzioni internazionali, stipulate dal 1922 al 1933. Viene citata in particolare la Convenzione Internazionale del 28 ottobre 1933 alla quale peraltro aveva aderito anche il governo italiano in data 16 gennaio 1936. [1]
La Convenzione riguardava i rifugiati armeni e russi, ma – secondo il compilatore della relazione - poteva essere applicata, anche agli assimilati (assimilés, cita l’estensore del documento, cioè a coloro che si trovavano in condizioni analoghe a quelle contemplate nella convenzione.
Oltre a fornire ai rifugiati residenti regolarmente sul proprio territorio il passaporto (certificato) Nansen valido almeno un anno, gli stati contraenti si impegnano a non allontanare dal proprio territorio con l’applicazione di misure di polizia, come l’espulsione o l’allontanamento i rifugiati che siano autorizzati a soggiornare regolarmente.
Di seguito l’estensore del documento esamina la minaccia di espulsione ai sensi dell’articolo 150 del TU di PS, richiamata nell’art 5 del decreto del 7 settembre, per mettere in rilievo che questo riguardava speficatamente gli stranieri a tutti gli effetti e non gli apolidi, in particolar modo quelli che tali divennero per essere stati privati della cittadinanza italiana che avevano chiesta ed ottenuto, rinunziando alla precedente. [2]
Nessuna di queste osservazioni mutò l’interpretazione dell’articolo 3 e 4 del decreto.
Al contrario questa venne rafforzata da quanto il tribunale di Roma dichiarò, in merito all’espulsione, che la norma era posta a difesa dell’ordine pubblico e doveva, quindi, considerarsi irrevocabile. Il non ottemperarvi, cioè il rimanere nel Regno, costituiva, quindi, reato e determinava automaticamente l’applicazione di provvedimenti di polizia consistente nell’espulsione dal Regno [3]

In quegli stessi giorni, quasi tenendo conto almeno di un passaggio della convenzione citata sopra, ma, in realtà, per accelerare il più possibile l’uscita degli ebrei stranieri, il governo consentiva che gli ebrei stranieri venuti nel regno dopo il 1 gennaio 1919 che abbiano conseguito cittadinanza italiana dopo tale data e l'abbiano poi perduta […] possono servirsi, per lasciare l'Italia, del passaporto italiano di cui eventualmente siano in possesso e del quale potrà essere fatta anche la rinnovazione, ove sia per scadere e se del caso l'estensione ai loro familiari. Quelli che invece, pur trovandosi nella condizione di cui sopra, siano sprovvisti di passaporto italiano, possono ottenere un certificato di identità personale (passaporto Nansen) avanzando all'uopo, per tramite di ufficio, regolare domanda a questo ministero (div. frontiera) che ne curerà il rilascio. [4]
Questa stessa agevolazione fu ribadita il 19 marzo 1939, ma con una precisazione:
Per agevolare l’esodo degli ebrei stranieri tenuti a lasciare l’Italia e che abbiano perduto la cittadinanza italiana […], può essere ammesso l’uso , per l’uscita dal Regno, del passaporto italiano, di cui gli interessati, eventualmente fossero in possesso e del quale potrà essere fatta l’estensione per i loro familiari , semprechè non sia stata ancora pronunziata la declaratoria di revoca della cittadinanza. Per quelli già cittadini italiani per i quali sia stata pronunciata tale declaratoria, si dovrà interpellare questo Ministero per ogni singolo caso, circa l’opportunità di rilasciare il passaporto italiano. [5]
Da notare che la data di quest’ultima circolare era successiva alla scadenza dei sei mesi per lasciare l’Italia, dopo la quale era prevista l’espulsione per tutti gli ebrei stranieri presenti in Italia al 12 marzo del 1938.


[1] Questo strumento del 1933 (formalmente "Accordo relativo alla concessione di documenti d'identità ai rifugiati"), insieme agli accordi del 1926 e del 1928, definì per la prima volta in modo più specifico lo status dei rifugiati, introducendo il concetto di "documento di viaggio" per permettere a questi individui di spostarsi oltre i confini nazionali, pur con limiti legati alla sicurezza, e fu cruciale per la protezione di migliaia di persone perseguitate

[2] Per i quattro documenti citati cfr. UCEI, Attività dell' Unione delle Comunità Israelitiche Italiane dal 1934, RELAZIONI, bb 34A e B, Relazioni delle Comunità.

[3] Tribunale di Roma, 31.07.1939 citato in Anna Canarutto La Rassegna Mensile di Israel, vol. 54, No. 1/2, 1938 le leggi contro gli ebrei: Numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista (Gennaio - Agosto 1988), pp. 219-232 (14 pagine)

[4] Riservatissima, urgente raccomandata da Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Direzione Affari Generali e Riservati a Prefetti e divisione polizia di frontiera - Oggetto: ebrei stranieri cit.

[5] Estratti dalla circolare ministeriale n. 443/59059 del 19 marzo 1939 – Stranieri di razza ebraica - Archivio di Stato di Fiume, Gabinetto, fascicoli senza marca archivistica. Va comunque messa in rilievo la contraddizione tra l’imposizione di lasciare l’Italia e i problemi creati ai possessori o ai richiedenti i passaporti

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