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Rimanere nel Regno

Gli articoli 23 e 24 della legge per la difesa della razza assunsero quanto stabilito dal decreto del 7 settembre. Solo all’articolo 25 vennero aggiunte alcune modifiche peraltro - come si è visto - già anticipate dalla circolare del 27 ottobre 1938.
Queste stabilivano che non avrebbero dovuto lasciare l’Italia gli ebrei di nazionalità straniera e quelli resi apolidi e ad essi assimilati i quali, anteriormente al 1º ottobre 1938: a) abbiano compiuto il 65º anno di età; b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Non era, tuttavia, previsto che queste agevolazioni venissero applicate automaticamente dagli uffici ministeriali, nonostante questi ultimi fossero già in possesso delle informazioni anagrafiche di tutti gli ebrei di origine straniera residenti in Italia, compresi quelli che avevano ottenuto la cittadinanza italiana a partire dal 1°gennaio del 1919.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo – si legge, infatti, in coda all’articolo - gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell’Interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’istanza per poter evitare l’espulsione in caso non si fosse riusciti ad emigrare doveva essere presentata alla Prefettura che faceva da tramite tra il richiedente e l’autorità centrale, ma che doveva avere anche il ruolo di controllo sulla sua attendibilità e autonomia nella valutazione finale.
Il Prefetto, infatti, per avere norma sulle determinazioni da adottare in merito coinvolgeva la Questura chiedendo un dettagliato rapporto non solo sugli estremi (data e modo) dell’acquisto della cittadinanza italiana, ma anche sulla condotta morale, civile e politica dell’interessato, sulla sua età e situazione di famiglia, nonché sulle sue condizioni economiche.
Alla stessa Questura era chiesto, infine, anche di esprimere un motivato parere sulla opportunità o meno di far luogo alla invocata concessione.
Le indagini venivano chiuse con l’invio al Ministero dell’Interno - Direzione Generale di Pubblica Sicurezza - della conferma che l’anno di inizio della residenza in Italia, essendo anteriore al 1919, consentiva all’interessato di potervi restare e il suo nome sarebbe stato cancellato dalla Rubrica speciale approntata per gli ebrei stranieri. [1]
Secondo le statistiche compilate il 20 settembre del 1939 dalla Direzione Generale della Demografia e Razza gli ebrei stranieri che si trovavano nella condizione prevista dall’articolo 25 erano 2444.
Va ad ogni modo notato – a conferma di quanto accennato sopra sulla conclusione dell’articolo 25 - che questi accertamenti si svolgono nella seconda metà del 1939 e alcuni terminano anche nei primi mesi del 1940, mentre i moduli con i quali si chiedeva alla Direzione Generale della Polizia di Frontiera la cancellazione dalla Rubrica speciale approntata per gli ebrei stranieri risalivano al dicembre del 1938 e contenevano già appuntato l’anno di residenza. [2]
Dover dimostrare con documenti la correttezza di una informazione già acquisita dalle autorità porta a pensare ad una sorta di accanimento burocratico da parte della Direzione Generale di Pubblica Sicurezza e delle stesse autorità locali.
L’attenzione sulla presenza o meno di ebrei stranieri con cittadinanza italiana continua per tutto il 1939 fino al 1940.I documenti contenuti in molti dei loro fascicoli personali, testimoniano che, almeno fino al mese di febbraio del 1940, essi furono soggetti ad ulteriori controlli da parte del Ministero dell’Interno che in una nota indirizzata ai Prefetti del Regno e contenuta nei fascicoli personali scriveva: si prega di far conoscere quale sia la posizione dell’ebreo in oggetto, argomento della lettera sopraindicata e cioè se tenuto a lasciare il nostro territorio ai sensi delle vigenti disposizioni, indicando, nel caso, se sia già uscito dal Regno.
Rimanere in Italia, tuttavia, non incise, peraltro, in alcun modo sulla disposizione di revoca della cittadinanza e su come questa influisse sulla condizione giuridica generale di coloro che ne venivano colpiti.
Per averne la dimostrazione bisogna partire ancora una volta da una circolare emanata evidentemente durante la preparazione della legge che regolava l’esercizio delle professioni da parte degli appartenenti alla razza ebraica, della quale si parlerà anche nelle pagine successive del saggio.
Nella circolare si legge che La legge 29 giugno 1939 n. 1054 [3] , che regola l’esercizio delle professioni da parte degli appartenenti alla razza ebraica, non ha alcuna norma che si riferisce all’esercizio delle professioni da parte degli stranieri residenti nel Regno.
Ovviando a tale lacuna legislativa, presi gli ordini Superiori, è stato disposto che gli ebrei, stranieri od apolidi, aventi diritto a rimanere in Italia, possono, soltanto, essere iscritti negli elenchi speciali dei professionisti ebrei non discriminati qualora appartengano a stato che abbia stipulato col Governo del Re accordo di trattamento di reciprocità
. [4]
I due paragrafi di questo testo vanno analizzati separatamente, in quanto rimandano a due aspetti diversi, per quanto ugualmente non aderenti alla realtà.
La legge 29 giugno 1939 n. 1054, in stretta sintesi, più che regolare, aveva lo scopo evidente di escludere o di limitare il più possibile l’esercizio delle professioni agli ebrei italiani e agli ebrei, stranieri od apolidi, aventi diritto a rimanere in Italia, ma non è corretto scrivere che non abbia alcuna norma che si riferisce all’esercizio delle professioni da parte degli stranieri residenti nel Regno.
Il suo titolo stesso, ma poi tutti gli articoli relativi agli «elenchi aggiunti», da istituirsi in appendice agli albi professionali, ai quali avrebbero potuto iscriversi i professionisti ebrei discriminati fanno sempre riferimento a cittadini ebrei italiani, per cui è del tutto evidente, senza che vengano aggiunte norme specifiche, che la legge impedisca che a questi elenchi – i cui benefici risultarono, tra l’altro, quasi inesistenti – potessero accedere ebrei stranieri privi della cittadinanza italiana e quelli apolidi.
Il principio di reciprocità, citato nella seconda parte, stabiliva che se uno Stato concede un certo trattamento a cittadini stranieri, può ottenere lo stesso trattamento nei confronti dei propri cittadini in esso residenti. Inutile sottolineare che in quel periodo in Italia il trattamento riservato dal fascismo agli ebrei stranieri e a quelli “stranierizzati” era l’espulsione.


[1] ACS, MI,Demorazza, bb da 22 a 29 Statistiche

[2] ACS, MI, Demorazza, b.1 Affari generali

[3] Questa comunicazione da parte del Consolato ungherese è presente in: Archivio di Stato di Fiume, HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S, fascicoli Friedmann Rosa, Szabo Emerico

[4] Riguardo all’immigrazione in Brasile, cfr , ad esempio: Anna Pizzuti, Per una lettura della Serie Ebrei nell’Archivio storico della Segreteria di Stato del Vaticano

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