Rimanere nel regno Indice I giudici non silenti

I ricorsi e la magistratura

L’articolo 26 del Decreto Legge n. 1728 dell’17 novembre 1938 prevedeva che le questioni relative all’applicazione del decreto sarebbero state risolte, caso per caso, dal Ministro per l’interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata.
Il 22 dicembre 1938 una circolare contenete direttive precise ed uniformi indirizzata agli uffici ai quali erano assegnati compiti per l’attuazione del decreto di novembre - emanata dalla Direzione Generale Demografia e Razza - aggiunse una corposa spiegazione, come per gli altri, anche a questo articolo.
Di fatto fu chiarito con forza che il governo negava alla magistratura di ogni ordine e grado di interferire in alcun modo con l’applicazione delle leggi razziali assoggettandole alle ordinarie garanzie procedimentali e processuali in vigore, tranne che per le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale dispensato a termini dell’art. 20 della legge stessa. [1]
La magistratura nel suo complesso si adeguò a quanto ordinava il regime e i suoi componenti rimasero inerti o, meglio figure silenti come denuncia il giurista Guido Neppi Modona nel suo saggio I magistrati e le leggi razziste del 1938. [2]
Per dimostrarlo valgano le due vicende giudiziarie che qui si presentano, scelte perché riguardanti ebrei di origine straniera ai quali era stata revocata la cittadinanza, e per evidenziare le ricadute che ambedue i protagonisti - due medici - subirono in base alle disposizioni contenute nella legge n. 1054, emanata il 29 giugno del 1939 che, come si è visto, disciplinava l’esercizio della professione da parte dei cittadini di razza ebraica.
Ad accomunare i due professionisti anche il fatto che le motivazioni sulle quali sia il ricorso del primo che l’istanza del secondo si basano, mettono in evidenza la contraddizione tra la natura di legge speciale attribuita al complesso della legislazione per la difesa della razza [3] e due delle leggi che il regime aveva lasciato in vigore: la legge sulla cittadinanza del 1912 e la nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie emanata nel 1935.

Il ricorso del dottor Wilhelm Frank
Wilhelm Frank, medico dentista ebreo di origine polacca cui era stata revocata la cittadinanza, aveva presentato ricorso alla apposita Commissione ministeriale contro la radiazione dall’albo professionale e, nell’attesa del suo esito, aveva continuato a lavorare.
Per questo motivo era stato denunciato e condannato dal Pretore di Bologna, città in cui risiedeva, per aver esercitato abusivamente la professione di medico odontoiatra dal mese di marzo a quello di aprile del 1940.
Contro questa condanna Wilhelm Frank era ricorso alla Corte di Cassazione, sez III, basandosi su quanto stabilito dall’articolo 14 della legge n. 184 del 5 marzo 1935, concernente la nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie in base al quale, in caso di radiazione dall’albo professionale, l’interessato poteva continuare ad esercitare fino a quando non si fosse conosciuto l’esito del suo ricorso.
Secondo la Corte il ricorso non meritava accoglimento, perché, sosteneva, non doversi porre in dubbio che la cancellazione dall’albo deliberata dagli organi competenti dovesse avere la sua pronta efficacia, come stabilito dalla legge 29 luglio 1939 contro la quale stava ricorrendo nella quale, all’articolo 27 si stabiliva che con la cancellazione dall’albo doveva essere esaurita o, comunque cessare qualsiasi prestazione professionale da parte di cittadini italiani ebrei, a favore di cittadini italiani non ebrei.
La Corte passa, senza soluzione di continuità e senza se si possa comprendere se stia valutando un secondo riscorso presentato dal dottor Wilhelm Frank o un altro elemento a sostegno del primo: in quanto ebreo straniero diventato cittadino italiano per matrimonio, al quale era stato tolto l’obbligo di lasciare l’Italia egli riteneva di poter anche continuare ad esercitare la propria professione.
La motivazione del rigetto da parte della Corte è molto articolata:
Detta legge – si legge in premessa – deve essere considerata nel complesso delle norme che il legislatore ha ritenuto emanare per disciplinare la materia razziale.
Segue la sintesi del complesso/em> riguardante Wilhelm Frank : la revoca della cittadinanza, l’obbligo di lasciare l’Italia imposto a quelli di loro che l’avevano acquisita a partire dal 1939, l’espulsione forzata di questi ultimi in caso non avessero ottemperato a questo obbligo entro il 12 marzo 1939. Successivamente era stato consentito di poter rimanere a quelli che avevano superato i 65 anni, o contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
Da tali disposizioni – argomenta la Corte – chiaro apparisce che il legislatore ha voluto , per ovvie ragioni, usare verso gli ebrei stranieri un particolare rigore, accordando loro due sole eccezione la sola eccezione di poter continuare a risiedere nel Regno nei due casi specificatamente indicati.
La posizione del ricorrente appare, alla Corte, un controsenso giuridico. Bisogna, infatti, a suo parere, tener presente che si tratta di disposizioni di indole eccezionale e proibitiva , onde il detto argomento, se potesse aver valore, verrebbe in effetti ad annullare la precisa e rigorosa finalità delle varie norme legislative sancite in materia razziale. […]
D’altra parte, per i principi fondamentali del nostro diritto positivo, se gli stranieri sono ammessi a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, non è però ammesso che essi possano godere diritti maggiori di quelli accordati ai cittadini medesimi
. [4]

L’istanza del dottor Paolo Schweitzer
La legge sulla disciplina delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, dopo aver definito tutte le professioni che gli ebrei non avrebbero potuto più esercitare, prevedeva per loro due possibilità.
All’articolo 3 stabiliva che i cittadini italiani di razza ebraica che abbiano ottenuto la discriminazione […] saranno iscritti in «elenchi aggiunti», da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione.
Con l’articolo 4 ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, invece, veniva concesso di poter essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e continuare nell’esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.
Con gli articoli 12 e 13 era previsto che le procedure relative alla tenuta degli elenchi di cui all'articolo 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale.
Ed è in questo ambito che si situa la vicenda del dottor Paolo Schweitzer ebreo straniero reso apolide, residente a Fiume.
Il dottor Schweitzer aveva presentato alla commissione distrettuale per i professionisti di razza ebraica costituita presso la Corte d’appello per la Venezia Giulia, con sede a Trieste una istanza per essere ammesso all’iscrizione nell’elenco speciale dei medici, ai sensi dell’articolo 4 della legge citata sopra.
La commissione, riunita il 24 aprile 1940 accoglie l’istanza, accompagnando la delibera con la seguente motivazione:
Poiché dai documenti prodotti a corredo risulta essere il richiedente in possesso di tutti i requisiti voluti dall’art. 9 della legge suddetta [5], meno quello della cittadinanza al quale peraltro va equiparato lo stato di apolide dell’istante, ai sensi dell’articolo 14 della legge 13 giugno 1912 n. 555; [6] e visto il titolo che lo abilita alla iscrizione nell’albo professionale, delibera di iscrivere il professionista nell’elenco speciale dei medici previsto dall’art.4 della citata legge e manda notificarsi la presente all’interessato ed al Procuratore Generale del Re, nonché al prefetto della Provincia.
Il 7 maggio successivo il Presidente della Procura Generale del Re presso la Corte d’Appello, impugna la delibera della Commissione di cui, peraltro, era il presidente.
L’impugnazione si basa sul disposto dell’art. 9 della legge della legge sulle professioni, in base al quale è tassativamente prescritto che, per essere iscritti negli elenchi dei professionisti di razza ebraica è necessario essere, per primo cittadino italiano.
Il Presidente della Procura non nega che la cittadinanza sia una qualità giuridica del soggetto, ma essa ha il presupposto insindacabile e per fondamento necessario l’appartenenza di lui ad uno Stato determinato, donde deriva che, per lo Stato italiano, chiunque non sia cittadino italiano è straniero.
L’apolide, - continua l’esposto - pertanto va equiparato allo straniero pur dovendosi, a norma dell’art. 14 della legge 13 giugno 1912 n. 555, in mancanza di una legge nazionale , applicare all’apolide residente nel regno la legge italiana nei casi in cui il giudice italiano, qualora si trattasse di uno straniero di un determinato Stato, dovrebbe applicargli la sua legge nazionale.
In base a questa motivazione, il Presidente della Corte di Appello presenta ricorso alla Commissione speciale presso il Ministero di Grazia e Giustizia affinchè questa, in riforma della decisione sopra ricordata, deliberi non doversi iscrivere il professionista dott. Schweitzer Paolo nell’elenco speciale dei medici, risultando che egli non ha la cittadinanza italiana>. [7]


[1] Circolare 22 dicenbre 1939, prot.9270/Demografia e Razza. L’esplicitazione dell’articolo 26 ribadiva la competenza del Ministro dell’Interno a risolvere le questioni relative all’applicazione dei provvedimenti razziali e affermava con maggiore chiarezza che nessuna controversia, pertanto, nella quale sia in discussione l’applicabilità o meno, in singoli casi, dei principi razzistici affermati dal provvedimento può essere sottratta alla competenza del Ministro dell’Interno e risolta da autorità diverse dal Ministro stesso, il quale ha alle proprie dipendenze l’unico organo specializzato nella materia: la Direzione Generale per la Demografia e la Razza.

[2] Cfr. Guido Neppi Modona, I magistrati e le leggi razziste del 1938 reperibile on line a questa pagina.

[3] La facoltà di emanare leggi speciali Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere deriva, come già illustrato nella seconda parte del saggio, dalla Legge 31 gennaio 1926, n. 100 citata in molte di queste leggi

[5] L’articolo 9 della legge recitava: Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario: a) essere cittadini italiani; b) essere di specchiata condotta morale e non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione; c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello; d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l’esercizio della rispettiva professione.

[6] L’artico 14 della Legge 13 giugno 1912 n. 555 citata recitava: Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, né quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

[7] Archivio di Stato di Fiume, Fondo HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S. I due documenti sono conservati nel fascicolo personare di Friedmann Giovanni. Insieme ai due riguardanti il dottor Schweitzer Paolo, sono presenti i due – del tutto uguali – dell’Architetto Tausz Ugo

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