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I giudici non silenti

Se il comportamento della magistratura nel suo complesso fu quello che emerge dai documenti presentati sopra, tanto più merita qualche cenno - scrive ancora Guido Neppi Modona - chi durante il regime riuscì a difendere la propria dignità di giudice indipendente, non colluso con il fascismo, come nel caso della Corte d’Appello di Torino la quale, con una sentenza, confermò che le questioni sulla cittadinanza, sulla filiazione e perciò attinenti allo stato della persona non potevano essere sottratti senza univoca e certa disposizione di legge alla cognizione dei giudici ordinari. [1]
Andrea Patroni Griffi nel suo saggio Le leggi razziali e i giudici si sofferma, invece, sulle posizioni di diversi membri del Consiglio di Stato che difesero il ruolo di questo organismo e si impegnarono a depotenziare – e talvolta di vanificare – il senso e la portata delle leggi antiebraiche. Essi, infatti, contestarono le direttive della circolare emanata dalla Direzione Generale della Demografia e Razza il 22 dicembre 1938 citata sopra, sostenendo che non erano solo le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale che dovevano essere risolte davanti al giudice ordinario, con regolari processi. Insieme ad esse anche le azioni contro i provvedimenti di revoca della cittadinanza italiana in applicazione delle leggi razziali, di competenza del ministro, furono espressamente considerate a tutela di un diritto soggettivo, trascurando – ma per una giusta causa – che con l’articolo 1 del primo libro del Codice Civile il fascismo aveva, seppure surrettiziamente, dato un fondamento giuridico alle leggi antiebraiche stabilendo che le limitazioni della capacità civile derivanti dall’appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.
Sempre il Consiglio di Stato riconobbe anche allo straniero ebreo, privo quindi in origine dello status civitatis, la capacità e legittimazione a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo, in quanto anche gli ebrei non italiani quando risiedono nel regno sono ammessi a godere dei diritti civili. [2]
Anche la stessa Corte di Cassazione, pur non discostandosi dalla legge, stabilì in alcune sue sentenze che non doveva disporsi la revoca della cittadinanza per coloro che l’avevano acquistata ope legis e cioè senza richiesta esplicita come avviene, ad esempio, a seguito di matrimonio. [3]
A proposito del comportamento tenuto dalla Corte di Cassazione, è obbligatorio ritornare sul ricorso presentato da Wilhelm Frank contro la condanna inflittagli dal pretore di Bologna per aver esercitato abusivamente la professione durante il mese di marzo e quello di aprile del 1940.
Come si è visto il ricorso si basava su due punti: il merito della condanna ricevuta e – più in generale - la convinzione che, avendo ricevuto l’autorizzazione a rimanere in Italia, avrebbe potuto esercitare la sua professione di medico dentista.
La sentenza emessa il 17 aprile 1940 dichiara inapplicabile il secondo punto e la motivazione è la seguente: Gli stranieri di razza ebraica a cui sia consentito a norma dell’articolo 24 del regio decreto legge 17 novembre 1938 n.1728 di risiedere in Italia sono sottoposti, per quanto riguarda l’esercizio delle professioni, alle limitazioni previste per i cittadini italiani di razza ebraica.
La stessa sentenza dichiara inapplicabile il rigetto del ricorso contro la condanna ricevuta dal pretore di Bologna.
Questo - si legge all’inizio della nota – può essere ben motivato perché il ricorrente aveva contravvenuto all’articolo 27 della legge sulla disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica che recita: Con la cancellazione [dall’albo] deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica.
L’argomento - secondo lo scrivente – ha non poco peso, ma un peso notevole hanno anche quelli che si potrebbero addurre alla soluzione contraria. La Corte infatti osserva che, nel caso specifico, che la cancellazione è contemplata da una legge speciale, che però, all’articolo 24 richiama le leggi e i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni per tutto ciò che da essa non è contemplato.
Ed è proprio la legge generale – cioè quelle che disciplina le professioni sanitarie emanata nel 1935 che consente – in caso di sospensione dall’albo - di poter continuare a praticare la propria professione fino alla pubblicazione dell’esito dell’eventuale ricorso.
In più questa legge, proprio perché risalente al 1935, non faceva nessun riferimento ad eventuali appartenenze razziali. Potrebbero essere fatte anche altre valutazioni, ma queste ragioni di dubbio che presenta la questione esaminata in via di principio, andavano segnalate
. [4]
L’autore della sentenza non appare certo un esempio di palese resistenza contro l’assoggettamento della magistratura alla volontà del regime, ma, nel panorama desolante di quegli anni, si può pensare di aggiungerlo alla minoranza di giudici i quali dimostrarono che - parafrasando Giuseppe Speciale - era possibile tenere «ferma la regola», e continuare ad ancorare l’interpretazione del diritto ai principi generali dell’ordinamento, che — affermavano — non risultava modificato radicalmente dall’irrompere del concetto di razza all’interno di esso. [5]


[1] Cfr. Guido Neppi Modona, I magistrati e le leggi razziste del 1938 cit.

[2] Andrea Patroni Griffi nel suo saggio Le leggi razziali e i giudici: considerazioni sugli spazi dell’ermeneutica giudiziaria nel regime fascista in Il Mulino - Riviste web Le Carte e la Storia Fascicolo 1, giugno 2016. Il riferimento è all’articolo 14 della legge 13 giugno 1912 n. 555, lo stesso utilizzato nel caso del dottor Paolo Schweitzer sopra riportato. In realtà, tuttavia, l’articolo si riferisce agli apolidi, non agli ebrei.

[3] Anna Canarutto La Rassegna Mensile di Israel, vol. 54, No. 1/2, 1938, Le leggi contro gli ebrei: Numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista (Gennaio - Agosto 1988) cit.

[4] L'inapplicabilità o inammissibilità del ricorso per Cassazione si verifica quando l'atto non rispetta i requisiti legali.

[5] Cfr. Giuseppe Speciale, La giurisprudenza sulle leggi antiebraiche ,in (a cura di Antonella Meniconi e Marcello Pezzetti) Razza e inGiustizia Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche.

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