I giudici non silenti Indice Il trattato di Saint Germain

Riacquistare la cittadinanza

Sia Saverio Gentile che Giuseppe Speciale accennano nei loro scritti ad alcuni ricorsi contro la revoca della cittadinanza che ebbero un esito positivo. In ambedue i casi a presentare ricorso erano stati ebrei residenti nelle cosiddette Nuove Province, compresa quella del Carnaro che avevano optato per la cittadinanza in dipendenza dell’art 70 del trattato di pace di Saint Germain. [1]
I documenti contenuti nei fascicoli personali conservati nell’Archivio di Stato di Fiume attestano anche questo passaggio rimasto quasi sconosciuto.
Questi documenti potrebbero essere divisi in due gruppi: quelli recuperati nel fondo S (Stranieri), risalenti ai primi mesi del 1940, e quelli presenti nel fondo Prefettura, riproposti tutti nella seconda metà del 1943 almeno due dei quali anche dopo l’occupazione tedesca della provincia.
Nei fascicoli che compongono il primo gruppo, manca il testo del ricorso. Il primo documento utile è la nota che il Prefetto, dopo averlo ricevuto, inviava al Questore e al segretario federale del partito fascista, con la quale informava che l’ebreo in oggetto ha chiesto di riacquistare la cittadinanza italiana a suo tempo revocatagli ai termini del R,D, Legge 17 novembre 1938, n. 17 28 sulla difesa della razza italiana e chiedeva loro di raccogliere le informazioni di rito sui ricorrenti e di aggiungere il proprio parere sull’opportunità o meno del ripristino del beneficio della cittadinanza italiana, tenendo presente il suo atteggiamento nei confronti del regime specie in questi ultimi tempi.
Le indagini condotte dalla Questura terminavano in generale con un parere contrario al riacquisto della cittadinanza, anche se a volte sembrano cadere in contraddizione.
Poteva, infatti, accadere che, mentre l’agente incaricato delle indagini scrivesse che il richiedente, iscritto al partito dal 31 luglio 1933, fino ai provvedimenti razziali, ha sempre mantenuto e mantiene tuttora atteggiamento favorevole nei riguardi del Regime, il questore decidesse che non avendo lo stesso acquisito speciali benemerenze non si [ravvisasse] l’opportunità del ripristino in suo favore del beneficio della cittadinanza italiana.
In qualche altro caso avveniva che il parere favorevole della Questura fosse messo in discussione da quello del maresciallo dei carabinieri che denunciava l’atteggiamento indifferente nei confronti del Regime del richiedente, per cui il parere espresso dal Questore inizialmente, positivo veniva cambiato in negativo.
Solo in un caso è stato trovato un parere positivo da parte della Questura, motivato dalle benemerenze militari acquisite dal richiedente.
Una volta raccolte e soppesate le informazioni, la Prefettura decideva quale fosse il parere definitivo da inviare alla Commissione istituita presso la Direzione demografia e razza.
Un solo fascicolo contiene l’esito del ricorso. La risposta arriva dalla Direzione Generale Demografia e Razza ed è indirizzata al Prefetto:
Tenuto conto del parere contrario espresso da codesta Prefettura, questo Ministero, nella considerazione che […] il ricorrente non ha acquistato benemerenza alcuna, non ritiene sia il caso di dar corso alla domanda di reintegrazione nella cittadinanza italiana.
Sempre al Prefetto, infine, spettava comunicare al richiedente l’esito del ricorso.
L’unico esempio trovato all’interno dei fascicoli raccolti, tuttavia, lascia, ad ogni modo perplessi. Il richiedente era stato internato il 7 luglio del 1940 a Notaresco, in provincia di Teramo. Quasi un anno dopo, il 23 maggio del 1941, era arrivata al suo indirizzo di Fiume la trascrizione, da parte del Comune, della risposta negativa al suo ricorso ricevuta dalla Prefettura. Il testo viene comunicato di nuovo all’interessato dalla Prefettura il 7 luglio del 1943. [2]
L’anno in cui avviene questa comunicazione fa da introduzione ai fascicoli contenenti richieste di revoca delle declaratorie conservati in una specifica sezione del fondo Prefettura che vengono inviate a partire dalla seconda metà del 1943.
In uno di essi la contestazione alla declaratoria parte dall’analisi del testo dell’articolo 3 del decreto di settembre, inserito nell’articolo 23 delle leggi di novembre: Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° Gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Il ricorrente aveva acquisito la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 723 del 5 maggio 1927, che regolamentava l’acquisto della cittadinanza per elezione, in quanto pertinente al Comune di Fiume sin dall’anno 1913. Sostiene, quindi, che la declaratoria di revoca da lui ricevuta sia stata determinata dalla confusione fra il concetto di concessione e riconoscimento di cittadinanza. Le concessioni della cittadinanza - scrive - sono atto di diritto pubblico interno, che spetta al Prefetto, ben diverse giuridicamente dalle cittadinanze acquisite per elezione, sancite da convenzioni internazionali scaturite dalla necessità di regolare la posizione di cittadinanza delle persone pertinenti [tutte le sottolineature sono nel testo] ai territori passati sotto la sovranità di un altro Stato. [3]
A sottolineare la differenza tra le due procedure giuridiche il richiedente ricorda che la cittadinanza per concessione prefettizia veniva conferita sempre contro pagamento delle tasse di concessione e prestazione di giuramento di fedeltà, mentre gli altri che acquisivano la cittadinanza sia di pieno diritto, sia per elezione ne erano esenti,u> appunto perché quali pertinenti al comune di Fiume non potevano considerarsi stranieri.
Il ricorso, indirizzato alla Prefettura di Fiume il 27 aprile 1943, segue il percorso analogo a quello illustrato sopra: la Questura, il 25 maggio 1943, esprime parere contrario, in quanto il ricorrente non ha acquisito speciali benemerenze- La Federazione del partito fascista il 10 luglio 1943 scrive che in linea di massima non sarebbe dell’avviso di concedere o riconcedere la cittadinanza italiana ai non ariani.
Manca l’esito del ricorso, ma a colpire, in questo caso, è la distanza – se così si può chiamare, tra l’impegno del ricorrente a mantenere i propri rilievi sul piano giuridico -normativo, e la ripetitività di formule che riaffermano il mero arbitrio della legislazione razziale del regime.
Molto più stringato un ricorso presentato nel mese di giugno del 1943.
Lo scrivente fa riferimento al precedente ricorso, presentato, tramite la Prefettura, alla Direzione generale Demografia e Razza il 5 marzo del 1940. Non essendomi pervenuta finora nessuna determinazione - si legge nel testo - prego voler, se del caso, intervenire presso il superiore Ministero per una sollecita definizione della mia richiesta.
Eppure, all’epoca, il Prefetto aveva inviato a Roma una relazione estremamente favorevole, alla fine della quale si dichiarava in attesa della autorizzazione ministeriale per poi provvedere all’annullamento della declaratoria di revoca. A quanto pare l’autorizzazione, nonostante le sollecitazioni del nuovo Prefetto entrato in carica il … non arrivò nemmeno dopo il nuovo ricorso.
Il 17 agosto del 1943, durante il governo Badoglio è, invece, proprio la Direzione generale demografia e razza – non abolita - che, di sua iniziativa, riprende le pratiche riguardanti cinque tra fratelli e sorelle fiumani [4], risalenti al 1940, per verificare se fossero state evase, ma non si conosce l’esito di questa operazione.
Da Lanciano, in provincia di Chieti, dove era internato, il 1° settembre del 1943, quindi a pochi giorni dall’armistizio l’avvocato fiumano Vittorio Rosselli, già Rosenberg, scrive al Prefetto di Fiume più che un ricorso questa brevissima ma significativa arringa:
Per ragioni razziali al sottoscritto è stata tolta la cittadinanza italiana ed egli stesso cancellato dall’albo degli avvocati ed internato. Per far cessare questa iniquità è anzitutto necessario che lo scrivente riacquisti la cittadinanza perduta. Premesso ciò egli prega di revocare e dichiarare nullo ed efficace il decreto della Prefettura di Fiume che nel 1939 lo privò della cittadinanza italiana e di reintegrare lui e i membri della sua famiglia nei loro diritti di cittadini.
Con essa questa ricerca potrebbe chiudersi, come si chiude un cerchio, ma l’archivio restituisce, attraverso il fascicolo intestato al commerciante fiumano Emilio Milch, diventato nell’ottobre del 1927 cittadino italiano per elezione, un’ultima richiesta.
Il 24 agosto 1943 questi, contando evidentemente sulla sua conversione e sul matrimonio con una cittadina italiana di pieno diritto e non ebrea per ritenersi al sicuro, invia direttamente alla Direzione generale demografia e razza, per tramite della Prefettura la sua richiesta per il riottenimento della Cittadinanza Italiana [le maiuscole sono nel testo], riproponendo, di fatto, la stessa domanda presentata il 27 gennaio del 1940.
Il 19 novembre successivo, all’inizio, quindi dell’occupazione della Provincia del Carnaro da parte dell’esercito hitleriano, il questore di Fiume invia alla Prefettura una dettagliata e positiva relazione sulla famiglia, salvo adeguarsi alla situazione che si era ormai determinata nella città e cambiare il suo parere. In una nota inviata alla Prefettura il 20 dicembre del 1943 nella quale comunicava che il suo ufficio, tenuto conto delle recenti direttive del Governo, esprime parere contrario circa l’opportunità di dar luogo alla reintegrazione nella cittadinanza italiana del nominato Milch Emilio.
Milk Milch Emilio e il figlio Desiderio vennero deportati. Sono Periti nella Shoah.


[1] Saverio Gentile, Le leggi razziali – Scienza giuridica, norme, circolari cit p.61, nota 281 p.61, e Giuseppe Speciale, Giudici e razza nell’Italia fascista, Giappichelli, Torino 2007 pp. 94-99

[2] Per la ricostruzione cfr: Archivio di Stato di Fiume, Fondo HR-DARI-53, Ured za strance, osobni dosje S, fascicoli Szimkovics Giuseppe, Bermann Ermanno, Kardos Eugenio, Ermolli Bela, Berger Alberto

[3] Art 53 del Trattato del Trianon L'Ungheria rinuncia a ogni diritto e titolo su Fiume e sui territori adiacenti, appartenenti all'antico Regno di Ungheria e compresi nei confini che saranno stabiliti in seguito. L'Ungheria s'impegna a riconoscere le stipulazioni contenute relativamente a questi territori, in specie per quanto concerne la cittadinanza degli abitanti, nei trattati destinati a completare il presente assetto.

[4] Rijecka prefektura. 1924 – 1945, Fondo HR-DARI-8, b.692,f. Riacquisto della cittadinanza italiana da parte di appartenenti alla razza ebraica, fascicoli Blayer Pietro, Rosselli (Rosenberg) Vittorio, Silviani (Levi) Silvio, Sagi Nicolò, fratelli Nemes

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