a cura di Anna Pizzuti
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L’articolo 4 della legge del 1912, in riferimento all’acquisizione della cittadinanza italiana da parte di stranieri, stabiliva che questa, comprendente il godimento dei diritti politici, poteva essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato: 1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero; 2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno; 3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana; 4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione ma non fu estesa automaticamente agli abitanti di quelle che vennero chiamate le nuove province annesse all’Italia a seguito dei trattati di pace stipulati alla fine della Prima guerra mondiale.
Per essi valsero le decisioni cui si pervenne ai tavoli dei trattati di pace.
Il trattato di Sain Germanin, con il quale fu definito l’assetto degli Stati e dei territori fino ad allora sottostanti all’Impero asburgico concluso il 10 settembre del 1919 fu reso operativo in Italia con la legge 26 settembre 1920, n. 1322 [1]
La sezione VI della legge, intitolata Clausole relative alla cittadinanza, contiene gli articoli che oltre a stabilire i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto nello Stato o nel territorio di residenza, riportavano le prescrizioni previste per coloro che non ne erano in possesso.
Per il governo italiano – come, del resto, per quelli di tutti gli altri Stati e territori che erano appartenuti all’Impero austro-ungarico - ma soprattutto per coloro che in questi luoghi risiedevano, non fu un percorso facile.
In primo luogo va rilevato che il principio di base per essere riconosciuti come cittadini di pieno diritto era quello della pertinenza [2] - un vero e proprio jus loci - ma solo se ottenuta prima del 24 maggio 1915.
Per tutti i non pertinenti [3], erano previste diverse possibilità di ottenere la cittadinanza italiana: per elezione o per concessione, in base alla propria situazione personale.
Veniva prevista, per essi, anche la possibilità di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito. L'opzione del marito implicava quella della moglie e l'opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni. [4]
La scelta, in questo caso, non era libera: doveva essere fatta secondo che [nello stato prescelto] la maggioranza della popolazione vi sia composta di persone che parlano la stessa lingua e appartengono alla stessa razza. [5]
Con tre decreti legge emanati successivamente alla ratifica del trattato di Saint Germain, il governo italiano, mantenendo il principio della pertinenza come requisito principale per l’acquisto della cittadinanza di pieno diritto, si occupò di regolamentare le procedure da seguire da parte dei “non pertinenti”, fermo restando il riferimento allo jus sanguinis, che attribuisce a moglie e figli di età inferiore ai 18 anni la cittadinanza del capofamiglia.
Con il primo decreto, emanato nel dicembre del 1920 [6] viene fissato al 15 luglio del 1921 il termine entro il quale doveva essere presentata la domanda. I richiedenti, che non erano in possesso dei requisiti previsti, potevano richiedere ugualmente la cittadinanza italiana dimostrando di risiedere ininterrottamente da almeno venti anni nelle nuove province e di aver adottato quale lingua d'uso la lingua italiana o di conoscere tale lingua a voce e in iscritto.
Il secondo, risalente al mese di gennaio del 1922 [7] riaprendo i termini entro cui presentare le domande in qualche modo rende meno rigido il requisito della pertinenza in quanto all’articolo 4 stabilisce che Coloro che hanno conseguita la cittadinanza ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, o del presente decreto, saranno considerati pertinenti al Comune nel quale essi o i loro ascendenti già possedevano un diritto di pertinenza o a quello nel quale hanno stabilito o intendono di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio, o al Comune di nascita o, non avverandosi alcuna delle circostanze predette a quello che sarà da loro indicato.
Il terzo provvedimento legislativo è costituito dal decreto ministeriale emanato dallo stesso presidente del consiglio, on. Ivanoe Bonomi nel febbraio del 1922. [8]
Con esso vengono precisate le procedure da seguire all’atto della richiesta della cittadinanza e quali organismi – comunali, provinciali o addirittura governativi - potevano accoglierla o rigettarla. Continua, inoltre la tendenza a rendere meno discriminante il principio della pertinenza secondo le leggi dell’Impero austroungarico. Ad esempio questa veniva riconosciuta anche se fosse stata acquisita dopo il 24 maggio 1915 , se il richiedente fosse figlio di padre o, se il padre è ignoto , di madre che abbia appartenuto a al comune di residenza o, infine, avesse servito nel R. Esercito durante la guerra o fosse discendente di chi abbia prestato tale servizio. [9]
Particolare la disposizione relativa alla validazione dell’uso costante della lingua italiana [10] Questo andava provato ottenendo una attestazione rilasciata da una autorità del Regno o con un atto notorio a sunto presso il Municipio del luogo di dimora, mediante la deposizione giurata di quattro testimoni, uno dei quali sia personalmente noto all’autorità comunale.
La lingua italiana, da criterio per l’acquisizione della cittadinanza, diventò rapidamente uno strumento di italianizzazione forzata: i nomi delle strade furono italianizzati [11], furono chiuse le scuole in lingua tedesca e slovena e fu istituito l’obbligo di insegnamento in italiano. [12] L’uso della lingua italiana fu imposto anche in tutti gli uffici giudiziari. [13] Ai nuovi cittadini, definiti allogeni fu imposto di italianizzare il cognome [14]
Risulta pertanto del tutto aleatoria l’affermazione che il riconoscimento o la concessione del diritto di cittadinanza ai termini di questo decreto ha piena efficacia agli effetti della legge 13 giugno 1912, n. 555, e comprende il godimento dei diritti politici e che anche le persone fisiche e giuridiche alle quali la cittadinanza italiana era stata concessa sarebbero state considerate quali cittadini italiani di pieno diritto. [15]
[1] Cfr la legge 26 settembre 1920, n. 1322, concernente l'approvazione del Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia. Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/1920 Il Trattato annesso al provvedimento stato pubblicato successivamente in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 12-10-1920
[2] Ivi, articolo 70
[3] Ivi, articolo 71 articolo72 e articolo 82 Le donne maritate seguiranno la condizione del marito o i figli minori di 18 anni quella dei genitori, per tutto quanto concerne l'applicazione delle disposizioni che procedono.
[4] Ivi, articolo 78
[5] Ivi, articolo 80 e articolo 81Va ad ogni modo segnalato come la complessità delle disposizioni, ma soprattutto le conseguenze che esse ebbero sulle popolazioni dell’Europa Centro orientale, rendono quasi surreale l’ultimo articolo della sezione, il numero 81 in cui si afferma che Le Alte Parti contraenti si impegnano a non porre alcun impedimento all'esercizio del diritto di opzione stabilito nel presente trattato, o nei trattati conchiusi tra le Potenze alleate e associate e la Germania, l'Ungheria o la Russia, o fra due o più delle Potenze alleate e associate predette, a fine di permettere a chi vi ha interesse l'acquisto di qualsiasi cittadinanza diversa che gli sia accessibile.
[6] REGIO DECRETO 30 dicembre 1920, n. 1890 Che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto del diritto di cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche.
[7] REGIO DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1922, n. 43 Che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove Provincie.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1922 in Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1922 numero 35
[8] Decreto presidenziale del Presidente del consiglio dei ministri Bonomi, in data 1 febbraio 1922 che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove Province, in GU14/02/1922,
[9] Sull’inserimento nel Regno dei territori acquisiti alla conclusione della Prima guerra mondiale, cfr. Ester Capuzzo, Dalla pertinenza austriaca alla cittadinanza italiana, in «Atti della Accademia Roveretana degli Agiati. A, Classe di scienze umane
[10] Il criterio era previsto dall’Art. 8 R. decreto 30 dicembre 1920, n.1890 cit.
[11] REGIO DECRETO 29 marzo 1923, n. 800 Che determina la lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi in Gazzetta Ufficiale numero 99 del 27 aprile 1923
[12] Sull’italianizzazione forzata delle scuole slovene e croate nel Trentino e nel Friuli-Venezia Giulia cfr.Angelo Ara, Scuola e minoranze nazionali in Italia 1861-1940, in Studi Trentini di scienze storiche, sez. Prima 69/4 1990.
[13] REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1796 Obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno, salve le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume in pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 250 del 27 ottobre 1925
[14] REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 494 Estensione a tutti i territori delle nuove Provincie delle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, circa la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 93 del 22 aprile 1927
[15] Per quelli citati e per tutti gli altri ambiti nei quali fu applicato il processo di italianizzazione forzata cfr Annamaria Vinci, Bonifica etnica fascista.
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