Il trattato di Saint Germain Indice Nella Provincia del Camaro

La cittadinanza coloniale

Nelle isole dell’Egeo
Il Trattato di Losanna firmato il 24 luglio 1923 ridisegnò i confini della Turchia moderna che, caduto l’Impero ottomano, rinunciava a tutti i territori del Medio Oriente sui quali aveva dominato per secoli.
Nella sezione II, intitolata Nationalitè vennero regolate le questioni legate alla cittadinanza: gli abitanti dei territori che erano stati tolti alla Turchia – comprese le isole dell’Egeo rivendicate dall’Italia - sarebbero diventati automaticamente e secondo le condizioni della legislazione locale, cittadini dello Stato a cui il territorio [veniva] trasferito indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa e culturale.
Il trattato fu ratificato in Italia il 15 ottobre 1925 [1] Con un unico articolo venne stabilito che tutti gli abitanti erano considerati cittadini italiani, e avrebbero conservato il proprio statuto personale, considerata la presenza di varietà delle comunità religiose presenti nelle isole. [2]
Di fatto, con questa disposizione, si anticipava di due anni quello che accadrà nella colonia libica, nella quale, nel 1927 venne promulgata la cosiddetta cittadinanza italiana libica.
Un secondo decreto emanato il 19 ottobre del 1933 [3] aggiungeva alle norme di massima emanate nel 1925, la possibilità di ottenere con decreto reale , inteso il governatore delle Isole e su parere del Consiglio di Stato , la concessione della cittadinanza comprendete il godimento dei diritti politici e l’obbligo del servizio militare. Le donne, come sempre nei provvedimenti di questo tipo, non avevano possibilità di scelta, dovendo in ogni caso seguire le decisioni del capofamiglia.
Il riferimento agli statuti personali che accomuna i percorsi normativi con i quali il fascismo regolamentò lo stato giuridico dei nativi delle due colonie, veniva presentato come una forma di profondo rispetto per le popolazioni locali. [4] A leggere bene i vari decreti, tuttavia, ne emerge tutta l’ambiguità. Questi statuti, infatti, erano inconciliabili con le leggi italiane, in quanto regolavano in maniera autonoma – a seconda delle religioni - materie come matrimonio, divorzio, eredità e altre questioni come, in particolare, la possibilità di divorziare.
Consentire il loro mantenimento, di fatto, rendeva impossibile l’accesso alla città italiana metropolitana, mentre le cosiddette "piccole cittadinanze" svolgevano semplicemente il ruolo di comporre una sorta di gerarchia all’interno della popolazione.
La stessa gerarchia comunque istituita tra le colonie stesse, considerato che per i nativi di quelle dell’Africa Orientale, rimase in vigore sempre la condizione di sudditi.

Nella colonia libica
Occupata stabilmente la Libia nel 1919, in Tripolitania e Cirenaica - le regioni più estese della Libia –furono emanati due distinti decreti dal medesimo contenuto: il 1 giugno in Tripolitania [5] e il 31 ottobre 1919 in Cirenaica. [6] In essi era prevista la possibilità di acquisizione della cittadinanza metropolitana, con riferimento, tra le altre, anche alla legge allora in vigore in Italia. [7]
Una disposizione, questa, che doveva rappresentare la volontà di inclusione con cui l’Italia si presentava ai nativi.
Questi decreti – che, tra l’altro, non risultano essere stati applicati, visto anche l’obbligo di presentare requisiti che solo pochissimi nativi possedevano - furono superati con l’avvento del regime fascista, caratterizzato dall’accentuarsi della disparità tra il rifiuto di qualsiasi assimilazione giuridica da un lato e le pretese di assimilazione culturale, politica ed economica dall’altro. [8]
Con la legge del 26 giugno 1927 n 1013, all’atto della creazione di un unico governo per le due regioni, i decreti vennero aboliti.
Venne, invece, creata la cittadinanza italiana libica, attribuita, sembra quasi d’ufficio, a tutti i nativi che avessero la loro residenza in Tripolitania o in Cirenaica e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure cittadini o sudditi stranieri.
Il 3 dicembre del 1934, con Decreto-Legge n. 2012 [9], Italo Balbo ridefinisce l’ordinamento amministrativo della Libia. Viene mantenuta la cittadinanza italiana libica, ma ne vengono aumentati i diritti, soprattutto a livello di partecipazione nelle organizzazioni amministrative.
All’articolo 8 torna anche la possibilità di acquisire la cittadinanza metropolitana, con modalità di poco modificate, ma sempre quasi inaccessibili, previste dai provvedimenti emanati nel 1919.
Va comunque messo in evidenza che i due decreti hanno un elemento in comune: entrambi stabiliscono che le due comunità religiose libiche – quella ebraica e quella musulmana – mantengono i propri statuti, personali i primi, quelli personali e censori i secondi. [10]
L’ultima deliberazione che contiene riferimenti alla cittadinanza fu il Decreto Legge emanato il 9 gennaio 1939 [11] (notare: meno di due mesi dopo le leggi per la difesa della razza) che concedeva ai libici musulmani una cittadinanza speciale che consentiva di conservare il loro statuto personale e successorio ma abrogava la facoltà di acquisto della cittadinanza metropolitana prevista dall’art. 37 dell’allora vigente ordinamento organico della Libia, acquisto che avrebbe implicato la perdita dello statuto personale e successorio.

In Africa orientale
Le sanzioni sui rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi, emanate nell’aprile del 1937 [12] che punivano con la reclusione di cinque anni il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale italiana vengono considerate, in generale, come la prima normativa italiana dichiaratamente razzista, quasi un preannuncio delle leggi antiebraiche che sarebbero seguite meno di due anni dopo.
In realtà, per comprendere fino in fondo come il trattamento riservato ai nativi dell’Africa orientale italiana preannunciasse tutta la durezza delle leggi per la difesa della razza, bisogna tener conto anche dei numerosi decreti emanati nei mesi immediatamente successivi, il cui scopo era quello di tutelare il prestigio della razza [13], attraverso la creazione, per i nativi, di una condizione di vero e proprio apartheid. [14]
Si tratta della la legge 13 maggio 1940, n. 822 che contiene le norme relative ai meticci, [15] indirizzata - per vari aspetti - cumulativamente, a tutti i residenti nelle colonie italiane [16], nella quale si avverte chiaramente l’analogia con le leggi per la difesa della razza approvate in Italia nel 1938.
L’articolo 1, infatti, dopo aver gerarchizzato i quattro “livelli” dello stato giuridico dei residenti – cittadino metropolitano, nativo [17], nativo assimilato [18], meticcio [19] – definisce, dal punto di vista biologico, quattro tipologie di meticci, a seconda dello stato del genitore. Nei quattro articoli successivi viene prevista il quasi affidamento, dal punto di vita giuridico, del mantenimento e dell’istruzione, al genitore nativo. [20] A ricordare le leggi per la difesa della razza è anche l’articolo che 6 : Sono vietati gli istituti, le scuole, i collegi, i pensionati e gli internati speciali per meticci, anche se a carattere confessionale. Gli istituti per nazionali non debbono accogliere meticci che possono soltanto essere accolti negli istituti, nelle scuole, nei collegi, nei pensionati e negli internati per i nativi.
L’articolo 8 interdice il soggiorno nei territori dell’Africa italiana allo straniero non assimilato che contragga matrimonio con nativo o meticcio, riconosca i figli o adotti un meticcio e il 9 elenca situazioni già in atto al momento dell’emanazione della legge che non verrebbero sanzionate.
Continuando nella lettura degli articoli, risulta, quasi incomprensibile come possa essere applicato l’articolo 10 che recita:
Ai meticci che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i dodici anni di età può essere attribuita la cittadinanza italiana con ordinanza motivata del presidente della Corte d'appello della circoscrizione nella quale risiedono, quando posseggano una educazione italiana e un grado di istruzione pari a quella degli alunni delle terze classi elementari per nazionali, e sempre che abbiano mantenuto buona condotta civile, morale e politica e non siano stati condannati per reati che importino la perdita dei diritti politici.
Non manca, infine, il richiamo diretto alle leggi per la difesa della razza in vigore in Italia, con l’articolo 11 in cui si legge che: agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana e di ogni altro provvedimento di carattere razziale, il meticcio cittadino è considerato di razza ariana, salvo che non debba essere considerato di razza ebraica a norma di legge.


[1] REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1854 - Acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna.

[2] Nelle isole egee la maggioranza della popolazione seguiva il rito greco-ortodosso. Erano presenti, inoltre una minoranza cattolica, principalmente italiana, oltre a piccole comunità ebraiche e musulmane.

[3] Regio decreto legge 1379 del 19 ottobre 1933 – Acquisto della piena cittadinanza da parte degli abitanti della isole italiane dell’Egeo in Gazzetta Ufficiale numero 255 del 3 novembre 1933

[4] Risulta, a questo proposito, interessante la lettura di un articolo di Arnaldo Bertola pubblicato sulla rivista Oriente Moderno Anno 14, Nr. 3 (Marzo 1934), pp. 105-111Published By: Istituto per l'Oriente, con il titolo Confessione religiosa e statuto personale dei cittadini italiani nell'egeo e libici (A proposito del R. D. L. 19 ottobre 1933, n. 1379) pubblicato in Jstor.org

[5] REGIO DECRETO 1 giugno 1919, n. 931 Che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania.

[6] REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1919, n. 2401 Che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica.

[7] La legge 12 giugno 1912 numero 555 citata

[8] Cfr François Dumasy Italianità, fascistizzazione e categorie giuridiche in Libia sotto la colonizzazione italiana in «Qualestoria» n.1, giugno 2025, pp. 75-90 i soggetti coloniali furono integrati o esclusi dalla comunità nazionale italiana.

[9] REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 2012 - Ordinamento org. per l'amministrazione della Libia.

[10] Gli statuti personali regolavano – a seconda delle religioni - materie come matrimonio, divorzio, eredità e altre questioni che, con la cittadinanza metropolitana avrebbero dovuto essere regolate e amministrate dalle leggi italiane. Particolare è il caso del divorzio, che non esisteva nell’ordinamento giuridico italiano.

[11] REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1939, n. 70 - Aggregazione delle quattro province libiche al territorio del Regno d'Italia e concessione ai libici musulmani di una cittadinanza italiana speciale con statuto personale e successorio musulmano. In Gazzetta Ufficiale numero 28 del 3 febbraio 1939

[12] REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937, n. 880 - Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi, in Gazzetta Ufficiale numero 145 del 24 giugno 1937

[13] LEGGE 29 giugno 1939, n. 1004 Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana. (039U1004)

[14] l termine apartheid è usato in: Angelo Del Boca, Mario G. Rossi, Massimo Legnani (a cura di) – Il regime fascista, Laterza, bari, 1995 per definire il contenuto dei decreti, in base ai quali era vietato agli italiani e agli stranieri europei di abitare nei quartieri popolati dagli indigeni e nei villaggi indigeni della periferia, di frequentare gli esercizi pubblici gestiti da indigeni e “di trasportare su autocarri i nazionali in promiscuità con i sudditi; di trasportare sudditi su autovetture in servizio pubblico da rimessa o da piazza guidate da autisti nazionali”. Veniva anche ordinata la spartizione dei locali pubblici (bar, ristoranti, cinematografi, alberghi).

[15] Legge 13 maggio 1940, n. 822 – Norme relative ai meticci

[16] L’articolo 1 rimanda alla legge che istituisce la cittadinanza libica speciale; l’articolo 12 stabilisce che le disposizioni che nei precedenti articoli trattano del cittadino e del meticcio da lui nato, si intendono riferite al cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e al nato da un cittadino delle Isole italiane dell'Egeo e da un nativo

[17] Per nativo assimilato s'intende lo straniero appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti religiosi, giuridici e sociali simili a quelli dei nativi dell'Africa Italiana.

[18] Per nativo s'intende colui al quale è attribuita la cittadinanza speciale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 70 , il cittadino italiano libico ed il suddito dell'Africa Orientale Italiana.

[19] Per meticcio s'intende il nato da genitore cittadino e da genitore nativo dell'Africa Italiana od assimilato.

[20] Ad esempio l’articolo 4 stabilisce che al meticcio non può essere attribuito il cognome del genitore cittadino italiano.

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