REGIO DECRETO-LEGGE n. 1728

17 Novembre 1938

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA

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Articolo 23.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° Gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.

Articolo 24.

Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'Art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° Gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 Marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'Art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931-IX, n. 773.

Articolo 25.

La disposizione dell'Art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° Ottobre l938-XVI:

a) abbiano compiuto il 65° anno di età;

b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'Interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In http://www.cronologia.it/ugopersi/leggi_razziali_italia/decreto_razza.htm