a cura di Anna Pizzuti
TRA MAGGIO E LUGLIO 1940: PREPARAZIONE ED ATTUAZIONE DELL'INTERNAMENTO
L'elenco delle circolari
20 maggio 1940: circolare 443/35615
a) la minuta; b) il testo definitivo
25 maggio 1940: telegramma 442/36838/442
27 maggio 1940: circolare 442/37214/442
31 maggio 1940: circolare 443/39910/443
31 maggio 1940: minuta telegramma
1 giugno 1940: telegramma 442/38954/442
8 giugno 1940: telegramma 442/42988
10 giugno 1940: circolare 443/43778
10 giugno 1940: telegramma 442/44128
13 giugno 1940: telegramma 442/44983
15 giugno 1940: telegramma 443/45626
22 giugno 1940: telegramma 442/47137
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Ministero dell'Interno a Prefetti Regno e Questore Roma Nel richiamare le disposizioni impartite con la circolare telegrafica n.43427/443 in data 31 agosto 1939, si prega di rivedere accuratamente e scrupolosamente la posizione di tutti gli stranieri residenti nelle rispettive giurisdizioni, comunicando (Ministero) le variazioni che hanno subito gli elenchi (già) trasmessi in precedenza (et) e specificando con esattezza (previ accordi con comando C.S.) quanti (dei detti stranieri)degli stranieri residenti nella giurisdizione in caso di guerra è ritenuto opportuno: - che possono rimanere nella loro sede di abituale residenza - che vengano (debbono essere) allontanati dal regno - che siano(debbono essere) internati in determinate località (lontano dalle loro residenze) - che (è necessario che) vengano inviati in campo di concentramento. Con l’occasione si dispone che, in caso di guerra, gli stranieri che entrano in Italia debbono rendere, subito e comunque non oltre le 24 ore, la dichiarazione di soggiorno, che deve essere sempre ripetuta, entro lo stesso limite di tempo, negli eventuali successivi spostamenti nel Regno. Si dispone inoltre che a tutti gli ebrei stranieri ed a tutti i sudditi appartenenti a stati nemici, in caso di guerra, dovrà essere vietato in modo assoluto di allontanarsi dalla località di abituale residenza o da quella loro assegnata senza speciale preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità di Polizia competente per giurisdizione. Nel richiamare in proposito la particolare attenzione delle EE.VV. si avverte che la revisione degli stranieri residenti nelle rispettive giurisdizioni deve essere eseguita con la massima diligenza, tenendo presente che gli elenchi di variazione, nonché l’entità numerica degli stranieri indicati alle lettere a),b),c) della presente circolare, debbono essere fatti pervenire al Ministero al più presto possibile. Pel Ministro /Bocchini ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59
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b)
20 maggio 1940 testo definitivo
Eccellenze i prefetti del Regno e questore di Roma/Ministero degli
affari Esteri/Ministero della guerra —S.I.M. /Ministero della marina/
Ministero aereonautica - Possono rimanere abituale residenza - Debbono essere allontanati regno - Debbono essere internati in determinate località lontano dalle loro residenze - È necessario che vengano inviati in campo di concentramento. Questo ultimo provvedimento dovrebbe essere limitato ai casi di reale pericolosità potendo, nei casi meno gravi, essere sufficiente l’internamento in comuni interni dove stranieri possano essere convenientemente vigilati. Elenchi variazioni nei quali dovranno essere naturalmente compresi ebrei stranieri che sono riusciti a venire nel regno nonché entità numerica stranieri di cui ai numeri suindicati dovranno pervenire ministero entro corrente mese. Pel Ministro Carmine Senise ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime I4 (Istruzioni di polizia militare) b.59 |
Telegramma n. 442/36838
Ministero dell’Interno a prefetture Italia Centrale e Meridionale, esclusa la Sicilia
In caso di emergenza Ministero disporrà internamento in comuni Italia Centrale e Meridionale stranieri et italiani che est necessario allontanare loro residenze. Detti individui nelle nuove sedi vivranno per loro conto con obbligo non allontanarsene et di presentarsi una volta al giorno autorità locali. Ciò premesso pregasi inviare entro cinque giugno prossimo elenchi comuni cui internandi potranno essere assegnati con numero persone che ad ognuno di essi potranno essere inviate. Est opportuno nella scelta di tali comuni prendere accordi con locali centri C.S.
ACS,MI,DGPS,DAGR,Cat.Massime M4,Mob.civ b.100
27 maggio 1940 - C.n.442/37224
Da Ministero dell’Interno a prefetti del Regno e Questore di Roma
“In caso emergenza oltre ebrei stranieri di cui a precedenti circolari sarà necessario internare quegli ebrei italiani che per la loro reale pericolosità fosse necessario allontanare da abituali loro residenze. Pregasi preparare relativi elenchi che dovranno essere pronti entro dieci prossimo giugno. Proposte da limitarsi ai casi che presentano effettivo pericolo per ordine pubblico saranno poi fatte con separati singoli rapporti.
Pel Ministro”
ACS, MI, Direzione generale pubblica sicurezza, divisione affari generali e riservati, CTG. A5G, II guerra mondiale, internati civili pericolosi
31 maggio 1940 - Circolare n. 442/38864
Ministero dell’Interno a prefetti del Regno e questore di Roma
In riferimento alla circolare del 27 maggio 1940 (37214) pregasi trasmettere, appena pronti, elenchi ebrei italiani pericolosi da allontanare dall’abitazione loro residenza, salvo inviare in seguito proposte con separati singoli rapporti. Si raccomanda massimo impegno
ACS,Massime M4 Mobilitazione civile b. 99
31 maggio 1940 (minuta telegramma)
Ministero dell’Interno a prefetti del Regno e questore di Roma
Con riferimento circolare 27/5 et odierna, pregasi disporre che elenchi ebrei pericolosi italiani da internare pervenga entro il 5/6.
ACS, Massime M4 Mobilitazione civile b. 99
I° giugno 1940 - Telegramma ministeriale 38954/442
Ministero dell’Interno a Prefetti del Regno e Questore di Roma
Perché non abbiano at verificarsi inconvenienti di sorta et siavi unicità direttive circa persone da arrestare et internare in caso di emergenza ritiensi opportuno impartire seguenti norme:
1) appena dichiarato lo stato di guerra dovranno essere arrestate et tradotte in carcere le persone pericolosissime sia italiane che straniere di qualsiasi razza, capaci turbare ordine pubblico aut commettere sabotaggi attentati nonché le persone italiane aut straniere segnalate dai centri C.S. per l'immediato internamento;
2) delle persone arrestate dovrà essere segnalato telegraficamente numero Ministero inviando poi brevi rapporti con indicazioni motivi che ne hanno provocato il fermo et parere circa opportunità che siano destinate in una isola ovvero in campo concentramento oppure soltanto in comune terraferma, tenendo presente che essendo i posti delle isole limitatissimi le relative proposte dovranno essere ristrette ai casi reale et effettiva necessità.
3) Per le altre persone da internare dovrà essere provveduto volta per volta che se ne presenti la necessità segnalando i casi con rapporti at questo Ministero per le determinazioni.
Raccomandandosi vivamente che il servizio di cui trattasi proceda con il massimo ordine et senza destare allarmismi in modo da dare la sensazione che ogni provvedimento è diretto a colpire casi isolati di effettiva pericolosità e non è la conseguenza di preoccupazioni d'ordine generale che non possono sussistere dato il clima fascista della Nazione.
Pel Ministro f° Bocchini
ACS, MI, Direzione generale pubblica sicurezza, divisione affari generali e riservati, CTG. A5G, II guerra mondiale, internati civili pericolosi
8 giugno 1940 Ministero dell’Interno — Gabinetto — Telegramma 42988/442
A Prefetti Regno — Questore Roma e p.c. Sezione I e Sezione III A.G.R.
Richiamando circolare I° corrente n° 38954/442 et at chiarimento quesiti mossi da alcune prefetture comunicasi:
I°) stranieri proposti per l’internamento potranno ottenere visto uscita Regno se viene richiesto prima stato di emergenza. Nessun ostacolo deve pertanto essere loro frapposto tranne che non trattisi persone di cui Ministero abbia disposto divieto uscita Italia, nel qual caso prima consentirne esodo occorrerà interpellare questo ufficio (punto)
2°) Sudditi nemici ritenuti pericolosissimi et ptoposti per internamento dovranno essere fermati in caso emergenza e tradotti carceri in attesa che Ministero at seguito richieste con singoli brevi rapporti indichi campo di concentramento cui sono destinati. Persone (ebrei compresi) invece da internare in comuni diversi dalle residenze salvo che speciali motivi non ne consiglino arresto immediato non (ripetesi non) debbono essere fermate finchè at seguito proposte da avanzare con singoli rapporti Ministero non avrà comunicato determinazioni (punto)
3) stranieri neutrali .....
4) per quanto riguarda sudditi polacchi residenti regno et per i quali richiamasi circolare n.39945/443 del 2 corrente precisasi che dovrà essere vieteta uscita regno senza speciale autorizzazione da parte di questo ministero soltanto a quelli atti a portare armi e diretti in Francia. Pertanto nessuna difficoltà deve essere frapposta ai sudditi polacchi diretti in altri stati anche atti a portare armi, nonchè a quelli diretti in francia insieme ai familiari.
Nel raccomandare ancora una volta che il servizio di cui trattasi proceda con ordine et senza destare allarmismi, si avverte che ai fermi delle persone da inviare in campi di concentramento dovrà provvedersi gradualmente a seconda della pericolosità degli internandi, dei posti disponibili nelle carceri et delle forze di polizia a disposizione delle singole questure. Riassumendo, si deve procedere con oculato e vigile rigore colpendo giusto senza fare inutili vittime ciò che sarebbe molto deprecabile attuale delicato momento. Pel Ministro.- Bocchini
ACS,Massime M4 Mobilitazione civile b. 100